Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 620 del 31/10/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 620 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO

Data Udienza: 31/10/2013

Visti gli atti, l’ordinanza impugnata ed il ricorso.
Udita la relazione fatta dal Consigliere, dott. Vincenzo Rotundo.
Udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott.
Mario Fraticelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito l’avv. Matteo Nicoli, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
1 .-. La difesa di Chenier Jean Jacques ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza
indicata in epigrafe, con la quale, in data 1-7-13, il Presidente della Sezione Prima Penale della
Corte di Appello di Venezia ha convalidato l’arresto e contestualmente applicato nei confronti
del predetto la misura cautelare della custodia in carcere, in quanto destinatario di mandato di
arresto emesso dalla Suprema Corte di New York (USA) in data 2-8-12 per i reati di truffa,
falso, frode bancaria, furto, riciclaggio, commessi negli Stati Uniti tra il gennaio 2002 e il
dicembre 2011.
Nel ricorso si deduce:
1. Violazione degli artt. 715 e 716 c.p.p. nonché del Trattato di Estradizione Italia/Stati
Uniti d’America e dell’Accordo sull’Estradizione Unione Europea/Stati Uniti
d’America, in quanto al momento dell’applicazione della misura custodiale in data 17-13, nessuna richiesta in tal senso era ancora pervenuta alla Corte di Appello
competente, essendo stata trasmessa tale richiesta unicamente in data 2-7-13.
2. Violazione dell’art. 715, lettere b) e c), c.p.p., non avendo nel caso di specie lo Stato
estero richiedente provveduto a fornire una descrizione dei fatti ascritti allo Chenier,
con specificazione dei reati e con indicazione degli elementi sufficienti per la
identificazione della persona. A parte il fatto che il provvedimento impugnato non
conterrebbe alcuna indicazione in ordine al requisito imprescindibile del pericolo di
fuga.
In prossimità della odierna camera di consiglio, il difensore dello Chenier ha depositato una
memoria, con la quale insiste per l’accoglimento del ricorso.
2 .-. Il secondo motivo di ricorso è fondato.
La motivazione del provvedimento impugnato, nel valutare l’esigenza di applicazione della
misura cautelare della custodia in carcere, si è limitata a rilevare la sussistenza della necessità di
assicurare l’eventuale consegna allo Stato richiedente e a osservare che, conseguentemente, si
impone(va) l’applicazione della misura cautelare più restrittiva, tenuto conto delle esigenze
cautelari che apparivano sussistenti per il genere e la gravità del reato ascritto.
Va osservato che tale motivazione, basandosi su un astratto pericolo di fuga, riconducibile al
tipo e alla entità dei fatti contestati, non tenendo conto delle circostanze particolari e concrete
della vicenda procedimentale e della personalità dello Chenier, finisce per essere apodittica e
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assertiva, poiché priva di qualsiasi riferimento al caso concreto. In tale situazione viene a
configurarsi un difetto di motivazione. Da ciò consegue che il provvedimento impugnato deve
essere annullato. L’annullamento, tuttavia, deve essere pronunciato con rinvio alla Corte di
Appello di Venezia per consentire un nuovo esame degli elementi di cui deve tenersi conto a
fini cautelari, al fine di correggere il vizio del provvedimento annullato (Sez. 6, Sentenza n.
2266 del 04/12/2009, Rv. 245785, Flati).
L’accoglimento di questo motivo di ricorso rende superato l’esame delle ulteriori censure. In
assenza di elementi di riscontro è, per altro, impossibile in questa sede dare risposta al primo
motivo di ricorso, in riferimento al quale provvederà la Corte di Appello a verificare la
scansione temporale della richiesta di estradizione e della trasmissione dei relativi atti.
In conclusione, il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio per nuovo esame
alla Corte di Appello di Venezia. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 94,
comma 1 ter, disp. att. c.p.p.
Per questi motivi
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di Appello di Venezia.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 ter, disp. att. c.p.p.
Così deciso in data 29-10-2013.

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