Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 62 del 25/11/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 62 Anno 2015
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: PEZZELLA VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
TARANTO
nei confronti di:
PREGIUTTI UMBERTO N. IL 28/02/1972
avverso la sentenza n. 486/2012 GIUDICE DI PACE di TARANTO, del
22/11/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/11/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SOvnge atooena.ei )
che ha concluso per .e’00~a2Q np.,n
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Data Udienza: 25/11/2014

RITENUTO IN FATTO
1.

Il Giudice di pace di Taranto, pronunciando in sede di rinvio nei confronti

di PREGIUTTI UMBERTO, con sentenza del 22.11.2013, dichiarava non doversi
procedere, per il reato di cui all’art. 590 cod. pen. per aver cagionato, alla guida
di autovettura, a Rodero Maria lesioni personali giudicate guaribili in giorni dieci,
perché il reato è estinto per intervenuta remissione della querela, con condanna
al pagamento delle spese processuali. IN Taranto il 25.8.2008.
Il rinvio era stato disposto dalla IV sezione penale di questa Corte che, con

presso la Corte di Appello di Lecce sezione distaccata di Taranto, aveva annullato
con rinvio una prima sentenza del Giudice di pace di Taranto del 31.10.2011, che
aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti del Pregiutti per essersi il
reato estinto per intervenuta remissione della querela.
La IV sezione di questa Corte Suprema aveva nell’occasione affermato il
principio di diritto secondo cui “all’infuori dell’ipotesi espressamente e specificamente disciplinata dal D.Lgs. 274 del 2000, art. 21, 28 e 30, la mancata comparizione del querelante nel processo nonostante la sollecitazione a comparire fattagli dal giudice procedente, non configura una remissione tacita di querela,
esclusa del resto quella espressa per assoluta mancanza dei relativi requisiti di
legge”.

2. Avverso tale provvedimento ha nuovamente proposto ricorso per Cassazione, il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Lecce
sezione distaccata di Taranto, deducendo í motivi di seguito enunciati nei limiti
strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma
1, disp. att., cod. proc. pen.:
• violazione dell’art. 627 c. 3 cod. proc. pen. nonché degli artt. 152 cod.
pen. e 29 D.L.vo 274/2000, in relazione all’art. 606 cod. proc. pen., comma 1,
lett. b) e c) essendo il giudice di pace incorso nella violazione dell’obbligo imposto al giudice di rinvio di uniformarsi alla sentenza della S.C. per ciò che concerne le questioni di diritto nonché nella violazione degli artt. 152 cod. pen. e 29
D.L.vo 274/00 laddove ha ritenuto che la mancata comparizione del querelante
integri volontà di conciliazione e conseguente remissione tacita della querela.
Il PG ricorrente ribadisce che la mancata comparizione del querelante costituisce esercizio di una sua facoltà processuale e non può essere valutata come
comportamento extraprocessuale significativo della volontà inespressa di remissione della querela.
Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.

2

sentenza del 24.05.2012, su ricorso del Procuratore Generale della Repubblica

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e pertanto l’impugnata sentenza va nuovamente
annullata con rinvio al Giudice di pace di Taranto.

2. La pronuncia è chiaramente elusiva del principio di diritto stabilito dalla
IV sezione di questa Corte, cui, va ribadito, il giudice di rinvio aveva l’obbligo di
uniformarsi ex art. 627 co. 3 cod. proc. pen..

prema ed è assoluto ed inderogabile anche quando, a seguito di tale
decisione, sia intervenuto un mutamento di giurisprudenza, fatta salva la diversa
ipotesi – che non riguarda il caso che ci occupa- in cui, nelle more, sia
sopravvenuta una sentenza della Corte di Giustizia europea che abbia dichiarato
l’incompatibilità con il diritto comunitario della norma nazionale da cui dipenda
l’applicazione della norma incriminatrice (cfr. ex plurimis sez. 6, n. 18715 del
19.4.2012, Ignazzi, rv. 252503).
Il giudice di pace tarantino, in sede di rinvio, invece, nel tentativo di
ribadire il principio già cassato da questa Corte di legittimità, ha introdotto, a
sostegno della motivazione, il riferimento all’art. 29 c.4 e 5 D.L.vo 274/00, del
tutto inconferente.
Nella sentenza impugnata, attraverso il richiamo al tentativo di conciliazione previsto dall’art. 29 D.L.vo 274/00 ed alla rinuncia o remissione tacita di querela prevista dall’art. 28 c. 3 dello stesso decreto nei soli casi di ricorso immediato al giudice, si afferma nuovamente che la sola mancata comparizione della persona offesa debba venire interpretata come volontà di compiere atti incompatibili
con la volontà di persistere nella querela con conseguente determinazione di una
conciliazione tacita e conseguente remissione tacita.
Il gdp ritiene, errando e disattendendo il principio di diritto cui doveva attenersi, che dinanzi all’immotivata assenza della persona offesa, ritualmente citata
con l’espresso avvertimento che l’assenza ingiustificata sarebbe stata interpretata alla stregua di una remissione tacita di querela, tale univoco comportamento,
per facta codudentia, ex art. 152 cod. pen., c.2, dimostrerebbe la carenza di interesse alla prosecuzione in giudizio e la volontà di addivenire alla conciliazione
ex art. 29 c.4 D.L.vo 274/00.
La mancata comparizione del querelante costituisce esercizio di una sua facoltà processuale e non può essere valutata come comportamento extraprocessuale significativo della volontà inespressa di remissione della querela.
Occorre tenere distinto il caso in cui il processo sia stato promosso
dall’offeso con ricorso immediato al gdp ex art. 21 e 28 D.L.vo 274/00 e quello in

Tale obbligo riguarda ogni questione di diritto decisa da questa Corte Su-

cui si procede come d’ordinario solo per querela della persona offesa, che fa capo
all’art. 152 cod. pen.
La disciplina del procedimento innanzi al gdp, infatti, in assenza di specifiche
previsioni, è dettata dal codice di procedura penale, che per la remissione della
querela fa riferimento all’art. 152 cod. pen.
La norma di carattere eccezionale prevista dall’art. 28 D.Ivo 74/00 non può
estendersi ai casi in essa non previsti.
Questa Corte Suprema, con indirizzo costante consacrato in una pronuncia

giudice di pace instaurato a seguito di citazione disposta dal PM, ex art. 20
D.Lgs. n. 274 del 2000, la mancata comparizione del querelante – pur previamente avvisato che la sua assenza sarebbe stata ritenuta concludente nel senso
della remissione tacita della querela – non costituisce fatto incompatibile con la
volontà di persistere nella stessa, sì da integrare la remissione tacita, ai sensi
dell’art. 152, comma secondo, cod. pen. (Sez. Un. n. 46088 del 30.10.2008, Viele, rv. 241357; conf. sez. 2, n. 44709 del 29.10.2009, Santomaggio, rv.
245632).
E, ancora, si è ribadito che la mancata comparizione del querelante in
udienza, al di fuori dell’ipotesi prevista dagli artt. 21, 28 e 30 del D.Lgs. n. 274
del 2000, non dà luogo a remissione tacita della querela, nonostante la sollecitazione a comparire espressamente rivoltagli dal giudice (sez. 6, n. 11142 del
25.2.2010, Lombardi, rv. 247014).
Né, a tal fine -come si è condivisibilmente precisato in una più recente pronuncia- rileva il principio di ragionevole durata del processo, il quale non può
tradursi nelle previsione di oneri processuali, a carico delle parti, non ancorati a
specifiche disposizioni di legge (sez. 4, n. 18187 del 28.3.2013, De Luca, rv.
255231).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di Pace di Taranto.
Così deciso in Roma il 25 novembre 2014
Il

sigliere es

sore

Il Presiden

delle Sezioni Unite che va ribadito, ha affermato che nel procedimento davanti al

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