Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 62 del 19/12/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 62 Anno 2017
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: APRILE STEFANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Giovanni FICARA, nato a Reggio di Calabria il 11 febbraio 1962;

avverso l’ordinanza del 18 luglio 2016 pronunciata da Tribunale di Reggio di
Calabria;

Visti gli atti, il provvedimento denunziato, il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Stefano Aprile;

sentite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale Dott. Sante Spinaci, che ha concluso per il rigetto;

udito il difensore Avv. Basilio Pitasi, che ha concluso per l’annullamento
dell’ordinanza.

Data Udienza: 19/12/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Reggio di Calabria, in
funzione di tribunale del riesame, ha rigettato l’appello proposto nell’interesse
del ricorrente avverso l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari
del Tribunale di Reggio di Calabria del 22 dicembre 2015, con la quale è stata

stesso in relazione ai delitti di partecipazione ad associazione mafiosa, di cui
all’art. 416-bis, cod. pen. (capo C), e di intestazione fittizia aggravata dalla
finalità mafiosa, di cui agli artt. 81 cpv., cod. pen., 12 quinquies, decreto-legge

n. 306/1992, 7, legge n. 203/1991 (capo G).
2. Ricorre Giovanni Ficara, a mezzo del difensore avv. Basilio Pitasi, che
chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata in relazione a due motivi di
ricorso, che vengono formulati unitariamente, in relazione all’inosservanza o
erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve
tener conto nell’applicazione della legge penale, a norma dell’art. 606, comma 1,
lett. b), cod. proc. pen., e in relazione alla mancanza, contraddittorietà o
manifesta illogicità della motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e),
cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 299, 273, cod. proc. pen., e all’art.
416-bis,cod. pen..
2.1. Osserva che il provvedimento impugnato non avrebbe tenuto conto di
un elemento sopravvenuto rappresentato dall’annullamento della misura della
custodia cautelare applicata al nipote del ricorrente, Rocco Ficara, il quale, come
si desume dall’ordinanza cautelare genetica, era stato ritenuto legato all’odierno
ricorrente proprio in relazione all’attività di cui al capo G.
Tale nuovo elemento avrebbe, inoltre, dovuto essere letto anche in relazione
alla più grave ipotesi delittuosa di cui al capo C, poiché il venir meno di reati fine
non può non essere valutato anche in relazione alla partecipazione al reato
associativo.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Osserva il Collegio che il ricorso appare in parte inammissibile e,
comunque, nel complesso infondato.
1.1. Osserva il Collegio che il ricorso appare inammissibile in relazione alla
censura di cui all’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., poiché viene
formalmente censurata l’interpretazione della norma incriminatrice di cui all’art.
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-H

rigettata la richiesta di revoca della custodia cautelare in carcere applicata allo

416-bis, cod. pen., in relazione agli artt. 299 e 273, cod. proc. pen., mentre di
fatto è criticata la motivazione dell’ordinanza impugnata.
1.2. Il ricorso è, in ogni caso, infondato in relazione all’ipotizzato vizio della
motivazione, laddove si consideri che, in presenza della preclusione processuale
derivante dal cd. giudicato cautelare – intervenuto a seguito della stabilizzazione

31/03/2016) avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Reggio di Calabria del
28 settembre 2015 che aveva rigettato l’impugnazione proposta avverso
l’ordinanza genetica del GIP del Tribunale di Reggio di Calabria del 13 luglio 2015
– con la richiesta di revoca dell’ordinanza cautelare per fatti nuovi, la cognizione
è limitata a tali nuovi dedotti elementi, non potendosi nuovamente porre in
discussione gli elementi di fatto sui quali è basata la valutazione della
sussistenza degli indizi di reità.
Il Tribunale di Reggio di Calabria ha escluso la sussistenza di elementi di
novità, derivanti dalla revoca dell’ordinanza cautelare già applicata a Rocco
Ficara per il delitto di cui al capo G, evidenziando le differenze esistenti, sulla
base del contenuto delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia, tra le
posizioni processuali di Giovanni Ficara e Rocco Ficara, laddove soltanto il primo
è stato indicato quale appartenente alla cosca dei “Ficareddi” e, dunque, indiziato
del delitto associativo di cui al capo C.
Il Tribunale di Reggio di Calabria ha, infatti, correttamente valutato il nuovo
elemento come afferente unicamente la posizione di altro indagato, non essendo
stata esclusa la sussistenza dell’ipotesi delittuosa di interposizione fittizia
contestata al capo G, ma unicamente il ruolo di tale diverso soggetto in quella
specifica ipotesi criminosa.
Correttamente il Tribunale di Reggio di Calabria ha richiamato le specifiche
emergenze investigative, costituite oltre che dalla dichiarazione del collaboratore
di giustizia anche da numerose intercettazioni telefoniche, da cui si desumono gli
elementi posti a fondamento dell’accusa mossa a Ficara Giovanni in relazione al
capo G.
Il Tribunale di Reggio di Calabria ha, infine, ampiamente illustrato la
specifica valenza probatoria, in relazione al più grave delitto di cui al capo C, del
dimostrato svolgimento dell’illecita attività di cui al capo G, oltre che le risultanze
specificamente a tale scopo emerse nell’indagine con riferimento alla
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derivante dal rigetto del ricorso per cassazione (Sez. 2 sentenza n. 19435 del

Trasmessa copia ex art. 23
n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332
‘Roma, li

eF71 27
0~41231388U

partecipazione all’associazione criminale di Giovanni Ficara in alcune esemplari
vicende (tra tutte la vicenda Caminiti), come anche ben rappresentato dal
rapporto di fiducia intercorrente con Nettuno, che è indicato quale «uomo di
fiducia di Ficara Giovanni» e da questi «cresciuto a livello di ‘ndrangheta».
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al
direttore dell’Istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94, co. 1-ter, disp. Att.
c.p.p..
Così deciso il 19 dicembre 2016.

Il Presidente
Mariastefania

ornassi

ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

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