Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6199 del 23/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 6199 Anno 2016
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: FIDANZIA ANDREA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TONDI LUIGI N. IL 29/12/1946
avverso la sentenza n. 1716/2014 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
21/11/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANDREA FIDANZIA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Data Udienza: 23/11/2015

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott. Aurelio Galasso, ha concluso chiedendo
il rigetto del ricorso. Gli avv. Malerba e Febbo per il ricorrente hanno concluso per
l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa del 21 novembre 2014 la Corte d’Appello di Brescia, in parziale
riforma della sentenza della sentenza di primo grado, riconosciute all’imputato le circostanze
attenuanti generiche riconosciute equivalenti alla contestata recidiva, rideterminava a carico
dello stesso la pena in anni 3 mesi 6 di reclusione .

è stata stralciata, di due delitti di bancarotta distrattiva, di cui alle lett. c) e d) del capo
d’imputazione, ai danni delle società Primamoda s.a.s. di Prignacchi Alberto & C. e della PMC
Italia s.r.l. , dichiarate entrambe fallite il 16.4.2009, nella qualità rispettivamente di
amministratore di fatto della Sant’Ovidio s.r.I e di diritto della SBC Consulting s.r.l. (per la
prima bancarotta) e di socio del gruppo NPL (per la seconda).
In particolare, quanto al capo c), è contestata al Tondi l’acquisizione a beneficio della
Sant’Ovidio s.r.l. di rimanenze di magazzino per un valore di € 1.154.000,00 di proprietà della
Primamoda s.a.s. nonché l’acquisizione con separato negoziale a beneficio della SBC Consulting
di crediti esigibili sempre nella titolarità della Primamoda s.a.s. per un importo di €
501.899,81, quanto al capo d) è contestata l’effettuazione di rimesse distrattive per un
importo di € 137.000,00 nei confronti di alcune società facenti parte del gruppo NPL di Brescia.
2.1 Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore,
deducendo quale unico motivo l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale
mancanza, contraddittorietà della motivazione.
Si duole l’imputato che la Corte territoriale avrebbe desunto il suo ruolo di vertice all’interno
delle società indicate nei capi di imputazione sulla base di deposizioni travisate (con riferimento
alla teste Milanesi), o ritenute ingiustificatamente attendibili (con riferimento al Mandruzzato,
amministratore di diritto della PMC Italia s.r.I., che avrebbe dovuto essere sentito ai sensi
dell’art. 197 bis c.p.p).
Il ricorrente si duole altresì che la corte territoriale non avrebbe fornito una motivazione
congrua in ordine alla effettiva consapevolezza da parte del Tondi delle condotte distrattive del
Nicolini avendo lo stesso curatore del fallimento Primamoda s.a.s., sig. Gasparini, evidenziato
che il Tondi non rivestiva alcun ruolo formale nelle società a favore delle quali sono state
effettuate le condotte distrattive e che il dominus del gruppo era il Nicolini.
2.2. Con motivi aggiunti depositati in data 4.11.2015 il ricorrente lamenta che la sentenza
impugnata, con riferimento al capo d), ha ingiustificatamente valorizzato la deposizione del
curatore Gasparini il quale non aveva precisato in base ai quali documenti il Tondi potesse
essere ritenuto il responsabile finanziario del Gruppo NPL. La Corte, a fronte degli articolati e
specifici motivi di impugnazione, non ha spiegato sulla base di quali evidenze probatorie il
ricorrente , che non è parte né delle società emittenti i pagamenti né di quelle destinatarie
2

L’imputato è stato riconosciuto colpevole, in concorso con Nicolini Massimiliano la cui posizione

abbia concorso alle rimesse distruttive. La corte avrebbe commesso un salto logico nel
percorso motivazionale ritenendo che essendo il Tondi socio di fatto del Nicolini, con
conseguente condanna per la condotta distrattiva di cui al capo c) sarebbe automaticamente
responsabile anche per la condotta distrattiva di cui al capo d)., essendo diversi i soggetti
coinvolti, distinto l’oggetto delle condotte distrattive

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato e va pertanto rigettato.
Il ricorrente contesta di aver mai assunto un ruolo di vertice all’interno delle società

NPL e ciò sul rilievo che la Corte di merito avrebbe erroneamente ricostruito la vicenda per cui
è processo, travisando le prove (vedi deposizione teste Romagnoli) o comunque attribuendo
una valenza probatoria eccessiva a testi inattendibili (Mandruzzato) o non significativi
(Gasparini).
Il ricorrente (vedi motivo aggiunto) ritiene che la Corte territoriale, nel suo percorso
motivazionale, abbia compiuto un salto logico nel ritenere che lo stesso in quanto reputato
socio di fatto del sig Nicolini Andrea debba essere ritenuto automaticamente responsabile oltre
che delle condotte distrattive di cui al capo c) anche di quelle di cui al capo d).
Non vi è dubbio che il motivo del ricorrente si risolva nella sollecitazione ad una
valutazione del materiale probatorio diversa da quella operata dal giudice d’appello che è
preclusa in sede di legittimità. In proposito, va osservato che il giudizio sulla rilevanza ed
attendibilità delle fonti di prova, costituendo un giudizio di fatto, è devoluto insindacabilmente
ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento,
con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri,
ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con
affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema
(Sez 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362).
Nel caso di specie, la Corte territoriale è pervenuta ad un giudizio di penale responsabilità
del ricorrente con una motivazione completa, coerente ed immune da vizi logici che può essere
integrata anche dalla sentenza di primo grado.
A tale riguardo, vanno ricordati i principi espressi da questa Corte in ordine alla
vicendevole integrazione delle sentenze conformi di primo e secondo grado (cd doppia
conforme) confluenti in un unico risultato organico ed inscindibile: in tutti i casi in cui le due
sentenze di primo e secondo grado contengano un’analisi ed una valutazione concorde degli
elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della
sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo
argomentativo; discende da ciò che, ai fini della valutazione della congruità del provvedimento
impugnato, occorre avere riguardo anche alla sentenza di primo grado (Sez. 1, n. 8868 del
26/06/2000, Sangiorgi, Rv. 216906; Sez. 2, n. 5606 del 10/01/2007, Conversa, Rv. 236181).
3

beneficiarie delle condotte distrattive di cui ai capi di imputazione ed in ogni caso del gruppo

Orbene, i giudici di merito hanno ben ricostruito quella che era l’attività del gruppo NPL composto da società costituenti “scatole vuote” in quanto non svolgenti di fatto alcuna attività,
senza dipendenti né bilancio ed aventi capitale sociale minimo e la propria sede al medesimo
indirizzo – ovvero di ricerca di aziende in decozione al fine dichiarato di risanarle attuando uno
smembramento che consisteva nel separare le passività dalle attività, lasciando che il solo il
peso delle passività sfociasse nel fallimento ed incorporando i crediti esigibili ed eventuali
cespiti attivi (magazzino) nella società “cassaforte” del gruppo, la SBC Consulting s.r.I., di cui

Nell’ambito di tale attività di acquisizione di aziende insolventi, rilevano i giudici di merito,
che era stata individuata quale società decotta la Primamoda s.a.s. di Prìgnacchi Alberto – che
aveva un passivo di oltre 17 milioni di euro ma un magazzino di circa € 1.154.000 e crediti per
€ 501.899,81 – con riferimento alla quale, nonostante il Nicolini ed il Tondi avessero
rassicurato i dipendenti in ordine alla ripresa dell’attività produttiva ed alla corresponsione
degli stipendi arretrati, l’unica attività che fu svolta all’interno dello stabilimento della ex
Primamoda fu l’allestimento di un ufficio finalizzato alla riscossione dei crediti sopra indicati
ceduti alla SBC Consulting per un corrispettivo (€ 160.000) non congruo – e comunque mai
corrisposto dalla cessionaria – pari a meno di un terzo del valore dei crediti ceduti, nonostante
questi fossero facilmente esigibili in quanto vantati nei confronti di clienti storici della
Primamoda s.as. di provata solvibilità e puntualità.
Alla censura del ricorrente secondo cui l’acquisto di tali crediti da parte della SBC fu opera
del Nicolini, tanto è vero che non fu rinvenuta una sua delega rilasciata allo stesso Nicolini per
tale operazione, esaustivamente la Corte di merito ha replicato che la condotta successiva del
Tondi fu del tutto adesiva al contenuto del negozio stipulato dal Nicolini, tanto è vero che fu lo
stesso Tondi ad organizzare l’allestimento di un call-center incaricato di chiamare i clienti che
dovevano pagare le forniture oggetto dei crediti ceduti e promosse l’azione giudiziaria volta al
recupero degli stessi.
Nella ricostruzione dei giudici di merito, tale attività spogliativa fu compiuta anche con
riferimento al magazzino che fu formalmente ceduto alla Sant’Ovidio ma che entrò nella diretta
disponibilità di altra società del Gruppo NPL, la PMC Italia, di cui era amministratore di fatto il
Tondi, che di fatto si insediò nello stabilimento di Casalromano già della Primamoda s.a.s.. Tale
spoglio fu accertato dal dottor Gasparini, curatore del successivo fallimento sia della
Primamoda s.a.s. che della PMC Italia, che non rinvenne nulla di tale magazzino.
A tal proposito, non vi è ragione per cui non debba essere applicato anche alla fattispecie
in esame il consolidato principio di elaborazione giurisprudenziale, condiviso dal Collegio,
secondo cui in tema di prova del delitto di bancarotta fraudolenta, il mancato rinvenimento,
all’atto della dichiarazione di fallimento, di beni o utilità nella disponibilità della società fallita
costituisce circostanza idonea a fondare la ragionevole presunzione della loro distrazione, in
4

l’imputato era l’amministratore di diritto dal 29.11.2008.

mancanza di giustificazione, da parte dell’imputato, in ordine alla loro destinazione al
soddisfacimento di esigenze della società o al perseguimento dei relativi fini, senza che ciò
possa implicare indebita inversione dell’onere probatorio, per cui la prova della distrazione o
dell’occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata
dimostrazione, ad opera dell’amministratore, della destinazione dei beni suddetti (cfr., da
ultime, Cass., sez. 5″, 17/04/2013, n. 22894, rv. 255385; Cass., sez. 5″, 08/03/2013, n.
23749).

con osservazioni coerenti ed immuni da vizi logici, ha confutato la tesi del ricorrente secondo
cui lo stesso non sarebbe stato consapevole dell’attività di spoglio perpetrata dal gruppo NPL e
che l’unico vero artefice della politica economico- finanziaria del gruppo societario sarebbe
stato il Nicolini.
Posto che il giudice di primo grado aveva illustrato come il Tondi si presentò all’interno del
gruppo NPL sia agli ex dipendenti di Primamoda s.a.s. come socio di Nicolini , richiamando
all’uopo le dichiarazioni dei testi Pelosi, dipendente della SBC Consulting, Rinaldini, segretaria
del Nicolini, Milanesi, dipendente del gruppo NPL, Mandruzzato amministratore di diritto della
PMC Italia, la Corte territoriale si è fatta carico di rispondere alle specifiche doglianze
contenute nei motivi d’appello nelle quali si censurava che il giudice di primo grado avrebbe
travisato o trascurato le deposizioni testimoniali di numerosi testi, dalla cui audizione sarebbe,
invece, emerso che il ricorrente non aveva rivestito affatto un ruolo apicale nel gruppo NPL.
Il giudice di secondo grado si è quindi dilungato nell’esame delle deposizioni dei testi
Porporati, Mandruzzato, Rinaldini, Pelosi, Milanesi, Prignacchi, Fochi Ceraci, Pellini,
riportandone in modo dettagliato le parti più significative ed evidenziando le eventuali
contraddizioni, traendo la conclusione che dalla lettura complessiva di tali dichiarazioni il ruolo
del Tondi non ne usciva affatto ridimensionato. Risultava, infatti, che il Nicolini presentava il
ricorrente a tutti come suo socio nonchè responsabile del settore finanziario del gruppo; che il
ricorrente, unitamente al Nicolini, aveva trattato i rapporti con i dipendenti della Primamoda
s.a.s., tanto è vero che si era anche occupato della creazione del cali center; che lo stesso
Tondi si era presentato (al teste Pellini) quale amministratore della PMC Italia, società di cui
era inequivocabilmente il responsabile finanziario, tanto è vero che il formale amministratore,
Sig. Mandruzzato non aveva la delega in banca e si doveva rapportare con lui per il pagamento
degli stipendi dei dipendenti.
La Corte di merito ha valorizzato altresì le e-mail che si sono scambiate Tondi e Nicolini,
già esaminate dal giudice di primo grado (vedi pag. 8 della sentenza), nelle quali l’odierno
imputato veniva definito dall’altro “socio operativo”, il cui parere veniva definito “prezioso”, e
da cui emergeva, altresì, che Nícolini si consultava sovente col ricorrente sui temi inerenti
all’attività delle società ed ai compiti da assegnare al personale e che Tondi ordinava in
5

La Corte di merito, seguendo il percorso logico-argomentativo del giudice di primo grado,

autonomia la movimentazione delle somme di denaro per le varie società del gruppo,
completando all’occorrenza le operazioni bancarie tramite i codici e le password del sistema
home banking di cui aveva la diretta disponibilità.
Nessun dubbio che le articolate argomentazioni dei giudici di merito abbiano fatto
emergere la responsabilità del ricorrente per tutti i reati ascrittigli, essendo stato da essi
accertato come lo stesso svolgesse non solo formalmente ma anche operativamente le funzioni
di amministratore della SBC Consulting, società cessionaria dei crediti distratti alla Primamoda

operatività è stata sopra evidenziata – società che si è appropriata del magazzino della
Primamoda s.a.s. e da cui sono partite le sette rimesse distrattive per l’importo complessivo di
€ 137.000,00 di cui al capo d). A tal proposito, la sentenza di primo grado (pag. 6) ha
analiticamente descritto tali rimesse effettuate senza una qualsiasi giustificazione di carattere
economico-contabile a favore delle società del gruppo NPL da parte del PMC Italia, il cui
responsabile di fatto della gestione finanziaria era appunto il ricorrente.
Al riguardo va rilevato che, come affermato da tempo nella giurisprudenza di legittimità, in
tema di reati fallimentari, il soggetto che, ai sensi della disciplina dettata dall’art. 2639, c.c.,
assume la qualifica di amministratore “di fatto” della società fallita è da ritenere gravato
dell’intera gamma dei doveri cui è soggetto l’amministratore “di diritto”, per cui, ove
concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale
responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili (come i fatti di
bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale), tra i quali vanno ricomprese le condotte
dell’amministratore “di diritto”, anche nel caso di colpevole e consapevole inerzia a fronte di
tali condotte, in applicazione della regola di cui all’art. 40 c.p., comma 2, (cfr. Cass., sez. 5^,
20/05/2011, n. 39593, rv 250844; Cass., sez. 5^, 2/3/2011, n. 15065, Guadagnoli e altro, rv.
250094).
Consolidato appare all’interno della giurisprudenza di legittimità anche l’orientamento secondo
cui la nozione di amministratore di fatto, introdotta dall’art. 2639 c.c., postula l’esercizio in
modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione, anche
se “significatività” e “continuità” non comportano necessariamente l’esercizio di “tutti” i poteri
propri dell’organo di gestione, ma richiedono l’esercizio di un’apprezzabile attività gestoria,
svolta in modo non episodico od occasionale.
La posizione dell’amministratore di fatto, destinatario delle norme incriminatrici della
bancarotta fraudolenta, dunque, va determinata con riferimento alle disposizioni civilistiche
che, regolando l’attribuzione della qualifica di imprenditore e di amministratore di diritto,
costituiscono la parte precettiva di norme che sono sanzionate dalla legge penale. La disciplina
sostanziale si traduce, in via processuale, nell’accertamento di elementi sintomatici di gestione
o cogestione della società, risultanti dall’organico inserimento del soggetto, quale “intraneus”
che svolge funzioni gerarchiche e direttive, in qualsiasi momento dell'”iter” di organizzazione,
6

srl, che lo stesso rivestisse altresì il ruolo di amministratore di fatto della PMC Italia – tale

produzione e commercializzazione dei beni e servizi – rapporti di lavoro con i dipendenti,
rapporti materiali e negoziali con i finanziatori, fornitori e clienti – in qualsiasi branca aziendale,
produttiva, amministrativa, contrattuale, disciplinare. Peraltro l’accertamento degli elementi
sintomatici di tale gestione o cogestione societaria costituisce oggetto di apprezzamento di
fatto che è insindacabile in sede di legittimità, se sostenuto da motivazione congrua e logica
(cfr. Cass., sez. 5^, 14.4.2003, n. 22413, Sidoli, rv. 224948; Cass., sez. 1^, 12.5.2006, n.
18464,

Ponciroli,

rv.

234254).

Il discorso giustificativo sviluppato dai giudici di merito nell’accertamento della qualità di
amministratore di fatto da parte del ricorrente della PMC Italia s.r.l. risponde pienamente alle
esigenze di completezza e di consequenzialità logica sulle quali si esercita il controllo di
legittimità nel giudizio di cassazione.
Il ricorso deve quindi essere rigettato.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 novembre 2015
Il consigliere estensore

Il Presidente

(cfr. Cass., sez. 5^, 13.4.2006, n. 19145, Binda e altro, rv. 234428).

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA