Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6199 del 23/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6199 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BONCORE GIANFRANCO N. IL 07/05/1963
avverso la sentenza n. 5050/2012 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di PALERMO, del 19/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;

Data Udienza: 23/10/2013

P7

(‘

Boncore Gianfranco, imputato in ordine a due fattispecie
del reato p.e p. dall’art.73 d.PR. 309/90 con la recidiva
reiterata e specifica -commesso in Palermo il 2.05.2012ricorre per cassazione contro la sentenza di applicazione
concordata della pena in epigrafe indicata, deducendo
carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della
motivazione della medesima in ordine all’insussistenza di
una delle “cause di non punibilità” di cui all’articolo
129 c.p.p..
Il ricorso è inammissibile, ex articolo 606, comma 3,
c.p.p., perché proposto per motivi manifestamente
infondati. Come questa Corte ha ripetutamente affermato
(cfr.
ex plurimis
Cass. S.U. 27 settembre 1995,
Serafino), l’obbligo della motivazione della sentenza di
applicazione concordata della pena va conformato alla
particolare natura della medesima e deve ritenersi
adempiuto qualora il giudice dia atto, ancorché
succintamente,
ovvero
implicitamente,
come
nella
fattispecie di cui è processo, di aver proceduto alla
delibazione degli elementi positivi richiesti
(la
sussistenza dell’accordo delle parti, la corretta
qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione di
eventuali circostanze ed il giudizio di bilanciamento, la
congruità della pena, la concedibilità della sospensione
condizionale della pena ove la efficacia della richiesta
sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (che non
debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento a
norma dell’articolo 129 c.p.p.).
In particolare, il giudizio negativo in ordine alla
ricorrenza di una delle ipotesi di cui all’articolo 129
c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica
motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle
deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la
possibile applicazione di cause di non punibilità,
dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso
contrario, una motivazione consistente nell’enunciazione,
anche implicita, che è stata compiuta la verifica
richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni
per una pronuncia di proscioglimento ai sensi della
disposizione citata.

Fatto e diritto

ps/

Il ricorso deve essere quindi dichiarato inammissibile.

Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed
al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non
emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1500,00
(millecinquecento/00) a titolo di sanzione pecuniaria.

P er

questi

motivi

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro 1500,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso nella camera di consiglio del 23.10.2013

Nel procedimento speciale di applicazione della pena su
richiesta delle parti, il giudice decide, invero, sulla
base degli atti assunti
ed è tenuto, pertanto, a
valutare
se
sussistano
le
anzidette
cause
di
proscioglimento soltanto se le stesse preesistano alla
richiesta e siano desumibili dagli atti medesimi.
Non
è
consentito,
dunque,
all’imputato,
dopo
l’intervenuto e ratificato accordo, proporre questioni in
ordine alla mancata applicazione dell’articolo 129
c.p.p., senza precisare per quali specifiche ragioni
detta disposizione avrebbe dovuto essere applicata nel
momento del giudizio.

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