Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6199 del 04/12/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 6199 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Gerardi Nicola, nato a Cefalù il 10/07/1973

avverso la sentenza del 25/11/2011 della Corte d’Appello di Palermo R.G. 4938/2010
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe De Marzo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Eduardo
Scardaccione, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito, per l’imputato, l’Aw. Roberto Migno, il quale ha concluso per l’accoglimento del
ricorso.
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 25/11/2011, la Corte d’Appello di Palermo ha confermato la sentenza
del Tribunale di Termini Imerese, sezione distaccata di Cefalù del 13/07/2010, che aveva
condannato Nicola Gerardi alla pena di mesi otto e giorni dieci di reclusione, in ordine ai reati
di cui agli artt. 594 e 612, comma secondo, cod. pen. commessi in danno di Paolo Brocato.
2. La Corte territoriale, per quanto rileva in relazione ai motivi di ricorso, ha ritenuto che le
dichiarazioni della parte offesa, padre della compagna dell’imputato, fossero confermate
dalle indagini effettuate dall’ispettore di P5., Ferruccio Palazzolo, il quale aveva accertato

Data Udienza: 04/12/2012

l’esistenza di numerose telefonate da parte di un’utenza intestata al Gerardi nei confronti
dell’utenza intestata al Brocato.
3. Nell’interesse del Gerardi è stato proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
3.1. Con il primo motivo, si lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.,
violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., nonché, dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc.
pen., manifesta illogicità e carenza di motivazione, per avere la Corte omesso di affrontare le
censure, formulate con l’atto d’appello, secondo cui le dichiarazioni della persona offesa
erano smentite dai tabulati telefonici in atti.

era spiegato come potesse essersi svolto il colloquio contenente le ingiurie e le minacce
indicate.
3.2. Con il secondo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc.
pen., violazione della legge penale in relazione all’entità della pena, sproporzionata in
relazione al reato di ingiuria, sottoposto al regime sanzionatorio di cui all’art. 52 d. Igs. n.
274/2000, e al reato di minacce, per il quale la riconosciuta aggravante collide con il
carattere familiare del litigio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è infondato, dal momento che la Corte territoriale ha
confermato l’affermazione di responsabilità dell’imputato in relazione alle dichiarazioni rese
dalla persona offesa e dall’ispettore di P.S. che ha effettuato i controlli sui tabulati telefonici.
Ora, le dichiarazioni di quest’ultimo, per come riportate in ricorso (“allora noi abbiamo delle
chiamate a fare inizio, allora…. Dal 1 maggio…. quindi chiamate effettuate dal Gerardi; che
potevano essere pure chiamate di disturbo, nel senso che c’è la durata di secondi. Per
esempio c’è: secondi zero, quindi significa chiamare e staccare”), non dimostrano affatto la
manifesta illogicità della motivazione, in quanto l’esistenza di chiamate aventi la durata “di
secondi” non significa che tutte le telefonate fossero di zero secondi, come, a titolo
esemplificativo, in seguito il teste ha riferito.
Occorre, inoltre, considerare nel percorso motivazionale il cenno alle dichiarazioni della
compagna dell’imputato, figlia della persona offesa, che avrebbe riferito di essere lei l’autrice
delle telefonate. La Corte territoriale ha valutato anche tali affermazioni, ritenendole
inverosimili, per ragioni che non costituiscono oggetto di censura. Ai fini della presente
analisi, in ogni caso, anche esse confermano che le chiamate, brevi o lunghe che fossero e
con contenuto offensivo e minaccioso, sono intervenute.
2. Con riferimento all’entità della pena, il ricorso non indica alcun elemento obiettivo
acquisito agli atti del processo sul quale fondare una valutazione di manifesta illogicità della
motivazione che ha condotto a qualificare in termini di gravità le minacce che, sempre
secondo la sentenza impugnata, sono intervenute tra il 1/04/2007 e il 15/05/2007.
Va aggiunto che, una volta ritenuta la continuazione tra più reati, la determinazione della
pena deve essere operata aumentando fino al triplo la pena per la violazione

2

In particolare, posto che l’ispettore Palazzolo aveva riferito di telefonate di zero secondi, non

più grave (nel caso di specie, il reato di cui all’art. 612, comma secondo, cod. pen.),
Indipendentemente dal fatto che per i reati minori siano previste pene di specie e natura
diverse, essendo quella stabilita con tali modalità, secondo il disposto dell’art. 81 cod. pen.,
la pena legale per il delitto continuato (Sez. 1, sent. n. 15986 del 2/4/2009, Bellini, Rv.
243174, e, di recente, Sez. 5, n. 9110 del 23/01/2012, in motivazione).
3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
P.Q.M.

Così deciso in Roma il 04/12/2012

Il Componente estensore

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA