Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6198 del 23/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6198 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

Data Udienza: 23/10/2013

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ROS CLAUDIO N. IL 24/07/1963
avverso la sentenza n. 213/2012 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
12/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;

v

Fatto e diritto

ROS CLAUDIO ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, parzialmente riformando
in melius quanto al trattamento sanzionatorio [disapplicazione della recidiva] quella di
primo grado, lo ha peraltro riconosciuto colpevole delle violazioni dell’articolo 73 del dpr

Si duole del diniego dell’attenuante del fatto di lieve entità, che la Corte di merito aveva
negato valorizzando il quantitativo della droga [60 dosi di cocaina ricavabili] e le modalità
di confezionamento [44 pacchetti di sigarette], ritenuti dimostrativi di una attività di
spaccio “notevole e diffusa”, nonché il possesso anche di sostanze di natura diversa
[marijuana e hashish], ritenuto dimostrativo di una “professionalità” dell’agire.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Il giudicante ha fatto corretta e logica applicazione del principio in forza del quale, in
tema di sostanze stupefacenti, la circostanza attenuante del fatto di lieve entità
(articolo 73, comma 5, del dpr 9 ottobre 1990 n. 309) può essere riconosciuta solo in
ipotesi di “minima offensività penale” della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e
quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla norma (mezzi, modalità e
circostanze dell’azione), con la conseguenza che, ove venga meno anche uno soltanto
degli indici previsti dalla legge, diviene irrilevante l’eventuale presenza degli altri. Ciò in
quanto la finalità dell’attenuante si ricollega al criterio di ragionevolezza derivante
dall’articolo 3 della Costituzione, che impone – tanto al legislatore, quanto all’interpretela proporzione tra la quantità e la qualità della pena e l’offensività del fatto (Sezione IV,
13 maggio 2010, Lucresi, che ha ritenuto corretto il diniego dell’attenuante basato
proprio sulla gravità della condotta di spaccio).

Qui, il giudicante ha ampiamente motivato sulle convergenti ragioni che deponevano per
l’insussistenza dell’attenuante e il relativo giudizio regge al vaglio di legittimità anche a
fronte di motivazione sicuramente satisfattiva.

Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000,00 (mille) a titolo di sanzione pecuniaria a
favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero,

n. 309 del 1990 contestategli.

Per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1000,00 a favore della cassa delle ammende.

Il Consigliere estensore

)

Presidente
.

Così deciso nella camera di consiglio del 23 ottobre 2013

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