Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6196 del 23/11/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 6196 Anno 2016
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: CAPUTO ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MURA LUIGI N. IL 11/08/1938
MURA FRANCESCO N. IL 28/08/1970
avverso la sentenza n. 982/2009 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del
09/12/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANGELO CAPUTO
Udito il Procurat
Generale in persona del Dott.
che ha conc o per

Udito, per la parte ‘vile, l’Avv
Udit i dife

Avv.

Data Udienza: 23/11/2015

Udito il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte
di cassazione dott. A. Galasso, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza deliberata in data 09/12/2013, la Corte di appello di
Cagliari, per quanto è qui di interesse, ha confermato la sentenza del
27/10/2008 con la quale il Tribunale di Oristano aveva dichiarato Luigi Mura e

dichiarata fallita il 02/08/2002 e in concorso tra loro e con all’amministratore
legale Tullio Pala, di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione di beni
aziendali, di somme di denaro e di un immobile (ceduto con contratto di vendita
sottoposto a condizione risolutiva il 26/11/2001), nonché di bancarotta
fraudolenta documentale.

2. Avverso l’indicata sentenza della Corte di appello di Cagliari hanno
proposto ricorso per cassazione Luigi Mura e Francesco Mura, con un unico atto e
attraverso il difensore avv. L. Parenti, denunciando – nei termini di seguito
enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. – vizi di
motivazione in ordine alla qualifica di amministratori di fatto attribuita ai
ricorrenti.
La commistione della documentazione della So.ge.r. s.r.l. con quella di
Eurolinee Trasporti (amministrata da Luigi Mura) non è idonea a dimostrare la
partecipazione alla gestione dell’attività sociale degli imputati, che sono legati da
vincoli parentali (rispettivamente, fratello e nipote) con Rosa Mura, socia al 50%
di So.ge.r. s.r.l. e moglie dell’amministratore Pala; inoltre la sede legale delle
due società coincideva, sicché non è inverosimile che la documentazione ad esse
relativa possa essersi accidentalmente mescolata.
Dalle testimonianze acquisite si ricava, al più, la partecipazione di Luigi Mura
alla vendita dell’immobile (che era anche la sede di Eurolinee Trasporti), ma
nessun elemento in ordine alla loro partecipazione all’iter di organizzazione,
produzione o nei rapporti materiali e negoziali con clienti e fornitori della fallita.
Le dichiarazioni del curatore di So.ge.r. s.r.I., che era stato nominato anche
curatore del fallimento di Eurolinee Trasporti, secondo cui Francesco Mura si era
prestato a fornire un aiuto nella ricostruzione delle vicende sociali si riferivano,
appunto, ad Eurolinee Trasporti.
L’affermazione della Corte di appello secondo cui i ricorrenti trattavano
regolarmente per conto di So.ge.r. s.r.l. con soggetti terzi non è sostenuta da
alcun dato probatorio, né può ritenersi immotivata la scelta di un parente di
2

Francesco Mura colpevoli, quali amministratori di fatto di So.ge.r. s.r.I.,

partecipare ad un’operazione di compravendita di un immobile nel quale ha sede
la propria società.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi (trattati all’odierna udienza dopo due rinvii, il primo dei quali dall’11/03/2015 al 03/07/2015 – disposto su richiesta del difensore, con
sospensione dei termini di prescrizione, sospensione che si aggiunge a quelle

essere rigettati.
Per una compiuta valutazione degli elementi individuati dalle concordi
sentenze di merito a fondamento dell’attribuzione a Luigi Mura e a Francesco
Mura della qualifica di amministratori di fatto di So.ge.r. s.r.l. giova richiamare i
passaggi essenziali della vicenda relativa alla cessione dell’immobile integrante
uno dei fatti di bancarotta per distrazione contestati, così come ricostruita dai
giudici di merito. Detto immobile, di proprietà appunto di So.ge.r. s.r.I., che ivi
aveva la sede operativa, era anche la sede sociale di Eurolinee Trasporti, gestita
da Luigi Mura. L’operazione relativa alla cessione trae origine dall’interesse dei
due odierni imputati per il conseguimento di un finanziamento a favore di
Euromed (Euro Mediterranea Containers, amministrata da Francesco Mura e
prima di lui dalla moglie). Come riferito dai testi (Sandro Cicu, amministratore di
Immobiliare per la Reindustrializzazione s.r.l. I.R.S. , e Giuseppe Giovanni
Alessandro Turno, amministratore di Sigma Invest, società della regione sarda
che forniva contributi alle imprese) Luigi Mura e Francesco Mura erano
interessati ad un finanziamento regionale per Euromed e, per garantirlo,
avevano proposto l’acquisto dell’immobile di So.ge.r. s.r.I.; le trattative per il
finanziamento ebbero luogo solo con Luigi Mura e Francesco Mura e il primo fece
riferimento ad un immobile rientrante nel controllo familiare; anche al momento
della stipula, Luigi Mura appariva il soggetto interessato e si era ripetutamente
consultato telefonicamente con il figlio Francesco; mentre i rapporti con Sigma
Invest e con I.R.S. avevano come unica finalità quella di ottenere un
finanziamento regionale in favore di Euromed, So.ge.r. sarebbe stata privata
dell’unico bene immobiliare di rilievo. La vendita era stata sottoposta alla
condizione risolutiva dell’erogazione di un finanziamento e di un contributo a
fondo perduto in favore di Euromed, sicché, come rileva il giudice di primo
grado, l’anomalia evidente stava nel fatto che formalmente non esisteva alcun
rapporto tra So.ge.r. ed Euromed, sicché la condizione risolutiva indicata
appariva assolutamente insensata sotto il profilo di una corretta gestione
contabile. Il quadro complessivo valutato dai giudici di merito è poi arricchito da

pari complessivamente a 221 giorni intervenute nei gradi di merito) devono

quanto riferito in ordine alle vicende successive alla restituzione del bene da
parte di I.R.S. alla scadenza del termine previsto per la condizione risolutiva,
vicende che, tra l’altro, hanno visto Luigi Mura eccepire l’intervenuta usucapione
dell’immobile sulla base del presupposto dì averne sempre avuto la disponibilità
qualificata, così ulteriormente assecondando quella che la Corte di appello ha
definito una strategia, andata a buon fine, per sottrarre il bene a So.ge.r. a
beneficio delle società amministrate dai ricorrenti.
Alla luce della complessiva ricostruzione della vicenda, l’affermazione dei

conto di So.ge.r. trova, dunque, puntuale conferma nella stipula dell’atto di
vendita dell’immobile e nelle vicende “a monte” e “a valle” di essa, vicende che
hanno visto Luigi Mura e Francesco Mura intraprendere una serie di iniziative
caratterizzate dalla disponibilità (prospettata agli interlocutori e rivelatasi
veridica) dell’immobile della fallita: sotto questo profilo, la doglianza si rivela del
tutto infondata laddove la motivazione addotta a fondamento dell’attribuzione
agli imputati della veste di amministratori di fatto della fallita rende ragione
dell’esercizio, da parte loro, di un’apprezzabile attività gestoria, svolta in modo
non episodico o occasionale (Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013 – dep.
22/08/2013, Tarantino, Rv. 256534). Più in generale, le doglianze proposte sul
punto dai ricorrenti (l’inidoneità della partecipazione di Luigi Mura al rogito, i
rapporti di parentela con amministratori e soci di So.ge.r., il fatto che nel
medesimo immobile avesse la sede legale l’altra società ad essi riconducibile)
omettono di confrontarsi con la complessiva ricostruzione della vicenda offerta
dalle sentenze di merito e, da questo punto di vista, risultano carenti della
necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata
e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del
09/02/2012 – dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849).
Analoghi rilievi valgono per le censure proposte con riferimento alle
dichiarazioni rese dal curatore in ordine alla collaborazione prestata da Francesco
Mura: oltre che prive di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro
rappresentazione risulti in grado di disarticolare l’intero ragionamento svolto dal
giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da
vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la
motivazione (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011 – dep. 15/11/2011, Pmt in proc.
Longo, Rv. 251516), le dichiarazioni del curatore sono state richiamate dal
ricorso in termini aspecifici, in assenza di una compiuta ricostruzione del
contributo conoscitivo da esse assicurato, contributo riguardante, ad esempio, la
circostanza, evidenziata dalla sentenza di primo grado, che un anno prima della

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giudici di merito – contestata dai ricorrenti – secondo cui essi trattavano per

vendita dell’immobile di So.ge.r. Francesco Mura aveva dato incarico ad un
tecnico di elaborare una perizia giurata sul valore dell’immobile.
Nel quadro degli elementi valutati dai giudici di merito, la considerazione
della coincidenza della sede legale e la commistione della documentazione di
So.ge.r. e di quella di Eurolinee sono valorizzati come indici anch’essi del ruolo di
amministratori di fatto rivestito dai ricorrenti, sulla base di una valutazione
rispetto alla quale i rilievi del ricorso (il carattere accidentale della commistione)
deducono, sostanzialmente, questioni di merito, sollecitando una rivisitazione

probatorio che la Corte distrettuale ha operato, sostenendola con motivazione
coerente ai dati probatori richiamati ed immune da vizi logici.
I ricorsi, pertanto, devono essere rigettati e ricorrenti devono essere
condannati al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 23/11/2015

esorbitante dai compiti del giudice di legittimità della valutazione del materiale

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