Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6196 del 23/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6196 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MELETTI GIANCARLO N. IL 07/03/1961
avverso la sentenza n. 804/2012 TRIBUNALE di FERRARA, del
22/05/2011,
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;

Data Udienza: 23/10/2013

e
Motivi della decisione

Contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha ritenuto
responsabile Meletti Giancarlo in ordine al reato di cui
all’articolo 116, comma 13, del Codice della Strada, ha
proposto ricorso per cassazione l’imputato chiedendone
l’annullamento per mancanza di motivazione con riferimento

Il ricorso è inammissibile,

ex articolo 606, comma 30 ,

cod.proc.pen., perché proposto per motivi manifestamente
infondati.
Si rileva infatti che la decisione impugnata risulta
sorretta da conferente apparato argomentativo, che
soddisfa appieno l’obbligo motivazionale per quanto
concerne la dosimetria della pena. E appena il caso di
considerare che in tema di valutazione dei vari elementi
per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in
ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda
la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di
legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa
Suprema Corte non solo ammette la c.d. motivazione
implicita (Cass., Sez.6, 22 settembre 2003 n.227142) o con
formule sintetiche (tipo “si ritiene congrua” vedi Cass.,
sez.6, 4 agosto 1998, Rv.211583), ma afferma anche che le
statuizioni relative al giudizio di comparazione tra
circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in

al trattamento sanzionatorio.

riferimento ai criteri di cui all’art.133 c.p., sono
censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero
arbitrio o ragionamenti illogico (Cass., sez.3, 16 giugno
2004 n.26908, Rv.229298). Si tratta di evenienza che
certamente non sussiste nel caso di specie, avendo
Tribunale di Ferrara espressamente chiarito le ragioni in
base alle quali ha ritenuto di irrogare la pena indicata
in dispositivo.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.

r7

Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la
condanna della ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento, a favore della Cassa delle
ammende, della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione
pecuniaria, trattandosi di causa di inammissibilità
riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del
ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n.

P Q M

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente
al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 23.10. 2013

186 del 7 – 13 giugno 2000 ).

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