Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6195 del 23/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6195 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BOSSI LUIGI GIOVANNI N. IL 02/03/1951
avverso la sentenza n. 1151/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
14/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;

Data Udienza: 23/10/2013

Fatto e diritto

BOSSI Luigi Giovanni ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, confermendo
quella di primo grado, lo ha riconosciuto colpevole del reato di guida in stato di
ebbrezza ex art. 186, comma 2, lettera c) del codice della strada con le aggravanti di
aver causato in tale stato un incidente stradale e di aver commesso il fatto in ora

Con il ricorso, si censura la ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 186,
comma 2 bis, del codice della strada, prevista nei confronti del conducente di veicolo
che, circolando in stato di ebbrezza, causi un incidente stradale.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte ( v. Sez. IV, 19 settembre 2012,
n. 42488, Pititto, rv. 257734), ai fini dell’aggravante di cui all’art. 186, comma 2 bis,
del codice della strada (aggravante dell’aver causato un incidente), nella nozione di
incidente stradale sono da ricomprendersi sia l’urto del veicolo contro un ostacolo, sia la
sua fuoriuscita dalla sede stradale; a tal fine, non sono, invece, previsti né i danni alle
persone né i danni alle cose, con la conseguenza che è sufficiente qualsiasi, purché
significativa, turbativa del traffico, potenzialmente idonea a determinare danni.

La sentenza impugnata è in linea con la citata giurisprudenza laddove il giudicante ha
correttamente evidenziato che l’imputato, alla guida dell’autovettura, andò a collidere
con la recinzione in ferro dello stabile, pur dando ultroneamente atto dei danni alla
stessa ed al marciapiedi, la cui sussistenza non è necessaria ai fini della configurabilità
dell’aggravante de qua.

Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 713 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna della ricorrente medesima al

notturna ( accertato in data 20.10.2010).

pagamento delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in
mille euro, in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio del 23 ottobre 2013

DEPOSI TA T A i

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