Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6195 del 04/12/2012


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 6195 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Avitabile Luciano, nato a Napoli in data 23/05/1940

avverso la sentenza del 26/04/2010 del Tribunale di Monza R.G. 20/2009
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe De Marzo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Eduardo
Scardaccione, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per
essere il reato estinto per morte dell’imputato
Ritenuto in fatto
1. Il Tribunale di Monza, con sentenza del 26/04/2010 ha confermato la sentenza del Giudice
di Pace di Monza datata 08/05/2009, che aveva condannato Luciano Avitabile alla pena di
giustizia, in relazione al delitto di diffamazione nei confronti dell’amministratore del proprio
condominio, e al conseguente risarcimento del danno.
2. Nell’interesse dell’Avitabile è stato proposto ricorso per cassazione.
3. Il difensore ha comunicato che l’Avitabile è deceduto in data 15/04/2012 e ha fatto
pervenire certificato di morte.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1

Data Udienza: 04/12/2012

1. Il decesso dell’imputato, determinando, ai sensi dell’art. 150 cod. pen., l’estinzione del
reato, impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
Va aggiunto che la morte dell’imputato, intervenuta prima del passaggio in giudicato della
sentenza, comporta la cessazione sia del rapporto processuale in sede penale che del
rapporto processuale civile inserito nel processo penale, con la conseguenza che, dichiarata
l’estinzione del reato per morte del reo con conseguente annullamento della sentenza
impugnata, le statuizioni civili restano caducate ex lege senza la necessità di una apposita
dichiarazione del giudice penale (Sez. 3, n. 5870 del 02/12/2011, F., Rv. 251981).

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché estinto il reato addebitato per morte
dell’imputato.
Così deciso in Roma il 04/12/2012

Il Componente estensore

Il Presidente

P.Q.M.

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