Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6194 del 23/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 7 Num. 6194 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

,J.KNZA .‘ &,… ttrOokt,
0/115

sul ricorso proposto da:
GIOIELLIERI VERONICA N. IL 19/08/1990
avverso la sentenza n. 72/2011 GIUDICE DI PACE di IMOLA, del
27/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;

Data Udienza: 23/10/2013

Fatto e diritto

GIOIELLERI Veronica ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe con la
quale il giudice di pace di Imola l’ha ritenuta responsabile del reato di lesioni
colpose conseguenti ad incidente stradale, commesso in data 4 maggio 2009.
in danno di Brunori Alessandro, che in sella ad una bicicletta transitava in una

dall’imputata, che vi si immetteva.

La ricorrente articola tre motivi strettamente connessi.
Con il primo lamenta il travisamento dei fatti da parte del giudice di pace che
non avrebbe tenuto conto delle contraddizioni in cui sarebbe incorsa la
persona offesa con riferimento alla dinamica del sinistro.
Con il secondo motivo si duole della contraddittorietà della motivazione che
avrebbe dato per certo, pur in assenza dell’esatta determinazione del punto
d’urto tra i veicoli da parte della polizia municipale, che la collisione tra i due
veicoli sarebbe avvenuta tra la parte anteriore destra dell’autovettura e la
parte destra della bicicletta, esclusivamente in base alle abrasioni rilevate dai
verbalizzanti sul velocipede e sull’autovettura, senza tener conto degli
elementi di prova emergenti dalle risultanze processuali, che attestavano la
provenienza del ciclista dalla destra, rispetto alla direzione dell’autovettura
condotta dall’imputato.
Con il terzo motivo la ricorrente enuncia il difetto di prova con riferimento
all’elemento psicologico del reato.

Prima della decisione sono pervenute a questa Corte remissione della querela
in data 22.10.2013 e rituale accettazione della stessa del 22.10.2013.
La remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e
ritualmente accettata, determina l’estinzione del reato che prevale su
eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di
legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (cfr.. S.U. 25
febbraio 2004, Chiasserini, RV 227681).

La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata senza rinvio per
essere il reato estinto per remissione della querela, con la conseguente
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

rotatoria, con diritto di precedenza rispetto all’autovettura condotta

Per questi motivi
annulla senza rinvio l’impugnata sentenza per essere il reato estinto per
remissione della querela.
Condanna il querelato al pagamento delle spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio del 23 ottobre 2013

Il Consigliere estensore

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA