Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6194 del 19/11/2015
Penale Sent. Sez. 5 Num. 6194 Anno 2016
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ARGENTINA COSIMO N. IL 25/04/1952
avverso la sentenza n. 9/2013 TRIBUNALE di VITERBO, del
12/03/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS 9
Udito il Procuratore G erale in persona del Dott. !
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che ha concluso per 7 (
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.
V9u.coLO-af o
Data Udienza: 19/11/2015
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 12.3.15 il Giudice monocratico del Tribunale di Viterbo confermava nei
confronti di ARGENTINA Cosimo la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Civita Castellana in
data 7/5/13 con la quale l’imputato era stato condannato quale responsabile del reato di cui
all’art.612 CP.(per aver rivolto a Olivieri Francesca la frase minacciosa “Ti Faccio a pezzetti..”
della costituita Parte civile.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore,deducendo:
-la violazione di legge inerente all’applicazione dell’art.420 ter CPP.
Censurava al riguardo la decisione,unitamente alla ordinanza emessa dal Giudice di Pace
all’udienza del 9 aprile 2013,alla quale il difensore dell’imputato aveva addotto il proprio
impedimento a comparire: il primo giudice aveva deliberato come di seguito :
>dato atto della documentazione prodotta dal difensore rinvia per il rinnovo del dibattimento
all’udienza del 7/5/2013 ore 9,30,con citazione dei testi delle parti. Manda alla Cancelleria per
la comunicazione al difensore legittimamente impedito>
Il ricorrente rilevava altresì che alla successiva udienza in modo “illogico” si era dato atto a
verbale del consenso delle parti alla rinnovazione del dibattimento mediante lettura degli atti
già compiuti ,e contestualmente,era stata rigettata l’istanza del difensore di rinviare il
procedimento per l’escussione dei testi.
Tale decisione veniva censurata per violazione del diritto di difesa .
RILEVA IN DIRITTO
Il ricorso risulta privo di fondamento.
Invero il provvedimento impugnato si rivela esente dal dedotto vizio di legittimità,non
rilevandosi la violazione del diritto di difesa dell’imputato,dal momento che ritualmente il
giudice procedente,dopo aver dato atto dell’impedimento a comparire del difensore,ha disposto
il rinvio del procedimento ad altra udienza,alla quale la difesa era tenuta a provvedere alla
citazione dei testi.
Deve altresì evidenziarsi che,secondo il disposto dell’art.29 comma VIII del D.Lgs.
n.274/2000,Ia mancata comparizione del teste ,determina la decadenza della parte dalla
prova.
Va sul punto precisato che secondo l’indirizzo giurisprudenziale di questa Corte,in tema di
prova testimoniale,la decadenza dalla prova non si ritiene configurabile unicamente nei casi in
ed altri epiteti offensivi)alla pena di €50,00 di multa,oltre al risarcimento del danno a favore
cui essa non sia addebitabile ad inerzia della parte (v. Sez.IV n.26775 del 28-7-2006RV234579) .
In base a tali principi deve ritenersi legittimo il provvedimento di rigetto della istanza di rinvio
avanzata dalla difesa alla seconda udienza,per provvedere alla escussione dei
testi,ravvisandosi i presupposti per l’applicazione dell’art.29 co.VIII D.Lgs. citatoInoltre non è configurabile la dedotta violazione dell’art.420 ter CPP.,atteso che il giudice
procedente ha provveduto a disporre il rinvio del procedimento a seguito dell’istanza proposta
formulata per escussione dei testi come in precedenza specificato dal ricorrente.
In base a tali rilievi deve essere pronunziato il rigetto del ricorso.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,nonché alla
rifusione delle spese sostenute dalla costituita Parte civile,che si liquidano in complessivi
€1.000,00 oltre accessori di legge.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ,nonché al
rimborso delle spese sostenute nel grado dalla Parte Civile che liquida in €1.000,00 oltre
accessori di legge.
Roma,deciso in data 19 novembre 2015.
Il Consigliere relatore
dalla difesa per impedimento a comparire ,mentre la seconda istanza di rinvio era stata