Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6194 del 04/12/2012
Penale Sent. Sez. 5 Num. 6194 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: SABEONE GERARDO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PERANO GIULIO N. IL 10/12/1960
avverso la sentenza n. 1329/2009 CORTE APPELLO di SALERNO, del
10/10/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/12/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GERARDO SABEONE
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Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.acm.‘
che ha concluso per `j
#1,j kito Udito, per la parte civile, l'Avv
UditaiklifensorgAvv. ifiNitto '41v-001At Data Udienza: 04/12/2012 ""en!"1.9mITITIVreml""~ mr.Tr.^.,, RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Salerno, con sentenza del 10 ottobre 2011, su
impugnazione del Procuratore Generale presso la medesima Corte ha riformato
la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore del 1 dicembre 2008 ed ha
condannato Perano Giulio per il delitto di falso ideologico commesso da privato in
condono edilizio, presentata al Comune di Sarno, nella quale si attestava
l'ultimazione al rustico alla data del dicembre 2002 di un immobile di sua
proprietà.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a
mezzo del proprio difensore, lamentando, quale unico motivo, una violazione di
legge in merito alla sussistenza dell'acclarato reato, con particolare riferimento
all'accertamento dell'ultimazione dell'immobile e all'esistenza dell'elemento
soggettivo
CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è da rigettare.
2. Infatti, come disposto dalla Legge n. 47 del 1985, articolo 31, comma 2
(applicabile anche nella fattispecie), si intendono come ultimati alla data indicata
nella domanda di condono: "gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e
completata la copertura, ovvero, quanto alle opere interne agli edifici già
esistenti e a quelle non destinate alla residenza, quando esse siano state
completate funzionalmente".
Tale disposizione di favore, che non può trovare applicazione al di fuori del
limitato ambito di operatività assegnatole dal legislatore con riferimento al
condono, è stata interpretata dalla giurisprudenza di questa Corte nel senso che:
"la realizzazione al rustico del manufatto comporta che la copertura deve essere
completata e i muri perimetrali debbono essere tamponati. Non costituisce
completamento della costruzione al rustico la semplice realizzazione delle
strutture portanti in cemento armato, senza le tamponature laterali." (v. da
ultimo, Cass. Sez. III 14 giugno 2011 n. 28233).
Nella specie, questa volta in fatto, non è dubbio che tale fosse la
situazione di fatto dell'immobile, così come accertato in sede inquirente e
ribadito nell'impugnata sentenza (v. pagina 2 della motivazione in cui si fa
riferimento alla mancanza di tamponature), per cui nessuna violazione di legge è
stata compiuta dalla detta sentenza.
1 atto pubblico, di cui all'articolo 483 cod.pen., in relazione alla domanda di In punto di diritto si osserva, poi, come il dolo integratore del delitto di
falsità ideologica di cui all'articolo 483 cod.pen. sia costituito dalla volontà
cosciente e non coartata di compiere il fatto e nella consapevolezza di agire
contro il dovere giuridico di dichiarare il vero (v. Cass. Sez. II 28 ottobre 2003 n.
47867).
Si esclude, inoltre, il dolo del delitto di falso tutte le volte in cui la falsità
essendo prevista nel vigente sistema la figura del falso documentale colposo (v.
da ultimo, Cass. Sez. VI 24 marzo 2009 n. 15485).
In fatto, anche questa volta, non può che concordarsi allora con la
motivazione espressa dal Giudice a qua allorquando afferma, con riferimento alla
contestata sussistenza dell'elemento soggettivo dell'ascritto reato, come la falsa
dichiarazione sia stata posta in essere proprio per ottenere benefici altrimenti
non raggiungibili e, cioè, il condono edilizio.
Per completezza deve notarsi come l'esclusione di colpevolezza per errore
di diritto, dipendente da ignoranza inevitabile della legge penale, possa essere
giustificata da un complessivo e pacifico orientamento giurisprudenziale che
abbia indotto nell'agente la ragionevole conclusione della correttezza della
propria interpretazione del disposto normativo.
Ne consegue, di converso, che in caso di giurisprudenza non conforme o
di oscurità del dettato normativo sulla regola di condotta da seguire, come
asserito dalla difesa dell'odierno ricorrente, non sia possibile invocare la
condizione soggettiva di ignoranza inevitabile, atteso che, in caso di dubbio, si
determina un obbligo di astensione dall'intervento, con l'espletamento di
qualsiasi utile accertamento volto a conseguire la corretta conoscenza della
legislazione vigente in materia (v. da ultimo Cass. Sez. VI 25 gennaio 2011 n.
6991).
3. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato
al pagamento delle spese processuali.
P.T. M. La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4/12/2012. risulti essere semplicemente dovuta ad una leggerezza o ad una negligenza, non