Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6194 del 04/12/2012


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 6194 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: SABEONE GERARDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) PERANO GIULIO N. IL 10/12/1960
avverso la sentenza n. 1329/2009 CORTE APPELLO di SALERNO, del
10/10/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/12/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GERARDO SABEONE
<4.9444 Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.acm.‘ che ha concluso per `j #1,j kito Udito, per la parte civile, l'Avv UditaiklifensorgAvv. ifiNitto '41v-001At Data Udienza: 04/12/2012 ""en!"1.9mITITIVreml""~ mr.Tr.^.,, RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Salerno, con sentenza del 10 ottobre 2011, su impugnazione del Procuratore Generale presso la medesima Corte ha riformato la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore del 1 dicembre 2008 ed ha condannato Perano Giulio per il delitto di falso ideologico commesso da privato in condono edilizio, presentata al Comune di Sarno, nella quale si attestava l'ultimazione al rustico alla data del dicembre 2002 di un immobile di sua proprietà. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando, quale unico motivo, una violazione di legge in merito alla sussistenza dell'acclarato reato, con particolare riferimento all'accertamento dell'ultimazione dell'immobile e all'esistenza dell'elemento soggettivo CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è da rigettare. 2. Infatti, come disposto dalla Legge n. 47 del 1985, articolo 31, comma 2 (applicabile anche nella fattispecie), si intendono come ultimati alla data indicata nella domanda di condono: "gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura, ovvero, quanto alle opere interne agli edifici già esistenti e a quelle non destinate alla residenza, quando esse siano state completate funzionalmente". Tale disposizione di favore, che non può trovare applicazione al di fuori del limitato ambito di operatività assegnatole dal legislatore con riferimento al condono, è stata interpretata dalla giurisprudenza di questa Corte nel senso che: "la realizzazione al rustico del manufatto comporta che la copertura deve essere completata e i muri perimetrali debbono essere tamponati. Non costituisce completamento della costruzione al rustico la semplice realizzazione delle strutture portanti in cemento armato, senza le tamponature laterali." (v. da ultimo, Cass. Sez. III 14 giugno 2011 n. 28233). Nella specie, questa volta in fatto, non è dubbio che tale fosse la situazione di fatto dell'immobile, così come accertato in sede inquirente e ribadito nell'impugnata sentenza (v. pagina 2 della motivazione in cui si fa riferimento alla mancanza di tamponature), per cui nessuna violazione di legge è stata compiuta dalla detta sentenza. 1 atto pubblico, di cui all'articolo 483 cod.pen., in relazione alla domanda di In punto di diritto si osserva, poi, come il dolo integratore del delitto di falsità ideologica di cui all'articolo 483 cod.pen. sia costituito dalla volontà cosciente e non coartata di compiere il fatto e nella consapevolezza di agire contro il dovere giuridico di dichiarare il vero (v. Cass. Sez. II 28 ottobre 2003 n. 47867). Si esclude, inoltre, il dolo del delitto di falso tutte le volte in cui la falsità essendo prevista nel vigente sistema la figura del falso documentale colposo (v. da ultimo, Cass. Sez. VI 24 marzo 2009 n. 15485). In fatto, anche questa volta, non può che concordarsi allora con la motivazione espressa dal Giudice a qua allorquando afferma, con riferimento alla contestata sussistenza dell'elemento soggettivo dell'ascritto reato, come la falsa dichiarazione sia stata posta in essere proprio per ottenere benefici altrimenti non raggiungibili e, cioè, il condono edilizio. Per completezza deve notarsi come l'esclusione di colpevolezza per errore di diritto, dipendente da ignoranza inevitabile della legge penale, possa essere giustificata da un complessivo e pacifico orientamento giurisprudenziale che abbia indotto nell'agente la ragionevole conclusione della correttezza della propria interpretazione del disposto normativo. Ne consegue, di converso, che in caso di giurisprudenza non conforme o di oscurità del dettato normativo sulla regola di condotta da seguire, come asserito dalla difesa dell'odierno ricorrente, non sia possibile invocare la condizione soggettiva di ignoranza inevitabile, atteso che, in caso di dubbio, si determina un obbligo di astensione dall'intervento, con l'espletamento di qualsiasi utile accertamento volto a conseguire la corretta conoscenza della legislazione vigente in materia (v. da ultimo Cass. Sez. VI 25 gennaio 2011 n. 6991). 3. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P.T. M. La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 4/12/2012. risulti essere semplicemente dovuta ad una leggerezza o ad una negligenza, non

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