Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6193 del 23/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6193 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BARA GENNARO N. IL 13/12/1964
avverso la sentenza n. 427/2011 CORTE APPELLO di SALERNO, del
15/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

Data Udienza: 23/10/2013

OSSERVA LA CORTE

-Rilevato che la Corte d’Appello di Salerno confermava la sentenza di primo grado
con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 590
c.p., 189 co. 6 e 7 e 116 co. 13 cod. str.;

contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, osservando che non erano
state adeguatamente valutate le dichiarazioni rese dalla persona offesa dal reato, le
quali deponevano per l’insussistenza dei reati ascritti all’imputato;
-Ritenuta la manifesta infondatezza delle censure, concernenti valutazioni in fatto
alternative a quelle fatte valere dai giudici di merito, adeguatamente argomentate in
ragione del congruo significato complessivamente ricavato dalle plurime emergenze
istruttorie in una duplice decisione conforme;
-rilevato che la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, anche
della sanzione pecuniaria ex art.616 C.P.P.;

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 2-10-2013.

-Rilevato che l’imputato proponeva ricorso per cassazione, mancanza,

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