Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6193 del 19/11/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 6193 Anno 2016
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BERACCI QUIRINO N. IL 04/06/1964
avverso la sentenza n. 333/2013 CORTE APPELLO di L’AQUILA, del
16/05/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS
Udito il Procuratore Generale i pers n del Dott.
che ha concluso per
1/0/04/20

Udito, per la parte civile, l’Avv

Ignei

Vf,914•0

Data Udienza: 19/11/2015

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza in data 16/5/14 la Corte di Appello di L’Aquila,confermava nei confronti di
BERACCI Quirino la sentenza emessa dal Tribunale di Sulmona in data 12-6-2012,con la quale
l’imputato era stato dichiarato responsabile del reato di bancarotta documentale ,ascrittogli ai
sensi dell’art.216 n.2L.F. e 110 CP.in concorso con l’amministratrice di diritto,per aver sottratto
le scritture contabili della società Europe General,dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di

Reato acc.in data 19.1.2007Per tale reato era stata inflitta all’imputato la pena di anni tre di reclusione,con pene accessorie
di legge.
Innanzi alla Corte di Appello la difesa aveva chiesto l’assoluzione dell’imputato rilevando
carenza di prove del ruolo di amministratore di fatto della fallitaIl PM aveva prodotto una sentenza emessa a carico del Beracci dal Tribunale di Vasto,in data
2.12.2009I giudici di appello avevano rilevato che la coimputata Portanova Vincenza,era amministratrice
della società solo formalmente,essendo stata acquisita documentazione attestante una
scrittura privata che attribuiva all’imputato il ruolo di amministratore,a1 quale era stata
rilasciata in effetti una procura generale a gestire gli affari commerciali.
La sentenza evidenziava che la prova a carico dell’imputato era desunta da convergenti
risultanze dibattimentali -Era stata esclusa la configurabilità dell’ipotesi meno grave prevista
dall’art.217 LF.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore,deducendo:
1-inosservanza della legge penale,inerente alla applicazione degli artt.216 e 217 LF.
La difesa sostiene la mancanza di prove del ruolo di amministratore attribuito all’imputato.
Quanto alla sentenza del Tribunale di Vasto,in data 2-12-2009,prodotta dal PM.e ritenuta
utilizzabile ex art.238 bis CPP.,la difesa evidenziava che si tratta di sentenza di assoluzione del
Beracci dal reato di ricettazione ,relativo alla negoziazione di un assegno a firma
apocrifa,avvenuta nell’interesse della società Europe Generai Trade.
Da tale sentenza la Corte di Appello,aveva desunto elementi a sostegno dell’accusa di
bancarotta nel presente procedimento,e la difesa riteneva sussistente la violazione dell’art.649
CPP.
Si erano anche considerate a carico del prevenuto le dichiarazioni rese nel predetto
procedimento dalla amministratrice di diritto della fallita(Portanova Vincenza)-la quale aveva
affermato di aver avuto solo un ruolo formale,per sottoscrizione di assegni,dietro modesto
compenso.

1

Sulmona in data 24.11.2005-della quale il predetto si riteneva essere amministratore di fatto-

Il ricorrente censurava ugualmente la valutazione della scrittura privata,alla quale la Corte
aveva attribuito il valore di una procura generale rilasciata all’imputato dall’amministratrice
della fallita,rilevando che l’imputato era un mero “procacciatore di affari” Inoltre erano state considerate le dichiarazioni di un teste del precedente procedimento: Di
Candido Domenico-legale rappresentante della società, che aveva ricevuto l’assegno a firma
apocrifa,in pagamento di merce :il teste aveva affermato di avere contrattato la vendita con il
Beracci.
Tali elernenti,ad avviso della difesa non erano sufficienti a dimostrare che l’imputato avesse

assunto il ruolo di amministratore di fatto della fallita,(con riferimento a quanto disposto
dall’art.2639,comma I C.C.)2-deduceva altresì la illogicità della motivazione,in riferimento alla erronea applicazione
dell’art.216 LF.:la difesa sosteneva che mancava la prova della istituzione delle scritture
contabili e da ciò desumeva il difetto di prova della avvenuta “sottrazione “di tale
documentazione.
3-infine censurava la decisione,ponendo in evidenza che la Corte aveva ritenuto la coimputata
Portanova colpevole del reato di cui all’art.217 LF. senza tuttavia specificare a quale ipotesi
facesse riferimento(ovvero se si trattasse di omessa tenuta delle scritture o della tenuta
irregolare della documentazione contabile),derivando da tale condotta quella ascrivibile
all’odierno ricorrente.
Per tali motivi concludeva chiedendo l’annullamento della impugnata sentenza.

RILEVA IN DIRITTO

Il ricorso risulta privo di fondamento.
In primo luogo è da osservare che il testo del provvedimento di cui si tratta rivela adeguata
analisi degli elementi costitutivi del reato di bancarotta fraudolenta documentale contestato ai
sensi dell’art.216 n.2 LF.
Va precisato che tale reato si perfeziona indipendentemente dall’impossibilità di ricostruire la
contabilità dell’impresa(v.in tal senso Cass.sez.VI del 7/4/1994,n.4038-RV198453-e
Sez.V,n.21588 del 7/6/2010-RV247965Nella specie,i1Tribunale aveva evidenziato quanto emerso da esame testimoniale del curatore
del fallimento ,secondo il quale non erano stati depositati i bilanci della società e il passivo era
stato ricostruito attraverso le istanze di insinuazione al passivo .
Il primo giudice aveva altresì evidenziato che l’amministratrice di diritto aveva affermato nelle
dichiarazioni rese al curatore di aver percepito un compenso dall’imputato;secondo quanto
specificato dalla Corte territoriale risultano convergenti elementi desunti dalle dichiarazioni
rese dal curatore e dalla documentazione acquisita,della esistenza di rapporti inerenti alla

2

gestione della società,tenuti dall’imputato ,che si era qualificato nei confronti di terzi come
responsabile della società fallita .
Orbene la nozione di amministratore di fatto,introdotta dall’art.2639 c.c.,postula l’esercizio in
modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla
funzione; nondimeno , e non comportano necessariamente
l’esercizio di tutti i poteri propri dell’organo di gestione,ma richiedono l’esercizio di
un’apprezzabile attività gestoria,svolta in modo non episodico od occasionale.L’accertamento
degli elementi sintomatici di tale gestione o cogestione societaria costituisce oggetto di

congrua e logica.(v.in tal senso Cass.Sez.V,del 30.11.2005,n.43388-RV232456-).
Nella specie,dalla sentenza si desume la specificazione di plurimi elementi convergenti ,tratti
dalle risultanze processuali ,e da dichiarazioni della amministratrice di diritto della società,atti a
rivelare come l’odierno ricorrente si fosse reso concretamente attivo nella gestione della
impresa fallita.
Per quanto concerne la censura inerente alla pretesa violazione dell’art.649 CPP essa è da
ritenere priva di fondannento,atteso che il principio del ne bis in idem impedisce al giudice di
procedere contro la stessa persona per il medesimo fatto su cui si è formato il giudicato ,ma
non di prendere in esame lo stesso fatto storico e di valutarlo in riferimento a diverso
reato,dovendo la vicenda criminosa essere valutata alla luce di tutte le sue implicazioni penali
(Cass.Sez.I sentenza n.12943 del 19.3.2014-RV260133-):nella specie il giudice di merito si è
limitato a tener conto della esistenza di contatti dell’imputato con i terzi,in relazione alla
contestazione del ruolo di amministratore di fatto della società, e il predetto ruolo risulta
riconosciuto altresì dalle dichiarazioni della amministratrice di diritto,in riferimento all’accusa di
bancarotta documentale,distinta da quella di ricettazione oggetto del giudicato.
Gli elementi acquisiti non risultano peraltro validamente e specificamente smentiti
dall’imputato.
Infine si osserva che risultano inammissibili i rilievi difensivi concernenti la carenza della
motivazione in ordine alla sottrazione delle scritture contabili,laddove il ricorrente pone in luce
la mancata istituzione di tale documentazione e censura la decisione per la diversa
qualificazione della condotta ascritta alla coimputata amministratrice di dirittoSul punto si riscontra adeguata motivazione del giudice di appello,che si fonda su risultanze
assunte dal curatore fallinnentare,onde le deduzioni della difesa tendono a proporre diversa
interpretazione dei dati probatori.
Per tali motivi va pronunziato il rigetto del ricorsoConsegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

3

apprezzamento di fatto ,che è insindacabile in sede di legittinnità,se sostenuto da motivazione

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Roma,deciso in data 19 novembre 2015.

Il Consigliere relatore

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