Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6192 del 19/11/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 6192 Anno 2016
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
HERNANDEZ FALCONES BRYAN JOSUE’ N. IL 20/06/1991
KRAVAROVICH MARINO KEVIN PAUL N. IL 17/11/1992
avverso la sentenza n. 3262/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del
30/10/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS
Udito il Procuratore Ge
perale in perso a del Dott.
che ha concluso per

tb

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 19/11/2015

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza in data 30.10.14 la Corte di Appello di Milano confermava nei confronti di
HERNANDEZ Falcones Bryan Josuè e KRAVAROVICH Marino Kevin Paul la sentenza emessa dal
GUP che,in data 13.12.2013 aveva dichiarato l’HERANANDEZ responsabile dei reati di cui ai
capi B1 e C6 della imputazione(associazione per delinquere ex art.112-416 commi 1,2,3,4,5
CP,per avere dato vita ad un’associazione per delinquere denominata “NETA” adusa a scorrere

versamenti di somme di denaro destinate alla cassa comune del sodalizio,finalizzata alla
commissione di rapine ,risse,lesioni personali ed altri reati )
Inoltre l’imputato era stato dichiarato responsabile del reato di lesioni aggravate(capo C6,ex
art.112 -582-585-577 n.4 CPin relazione all’art.61 n.1 CP per avere agito in concorso con un
minorenne,colpendo con pugni al viso tale “Morocho”,appartenente ad altro gruppo-fatto acc.in
data 13.11.2011La pena era stata determinata in relazione a tali fatti in anni due e mesi uno di
reclusione,previa concessione delle generiche equivalenti e ritenuta la continuazione,tra tali
reati nonché con la condanna riportata dallo stesso Hernandez con sentenza n.3264/2012 del
GUP Trib.di Milano,che infliggeva la pena di anni 4e gg.10 di reclusione,per delitto di cui al
capo n.12,onde la pena complessiva era stata determinata in anni 6 mesi uno e gg.10 di
reclusione .
Il KRAVAROVICH era stato dichiarato responsabile del reato di cui al capo B1) ascrittogli ai
sensi degli art.112 co.1 n.4-416 co.1,2,3,4,5 CP. per il quale era stato condannato alla pena di
anni due e mesi otto di reclusione.
Il procedimento era stato definito con rito abbreviato.
Il compendio probatorio era costituito da una serie di intercettazioni telefoniche,e numerosi
fatti di violenza, che si erano verificati tra due gruppi di bande rivali,di cittadini stranieri,che si
contendevano il predominio nel territorio milanese.
La Corte,in primo luogo ha richiamato la motivazione resa dal GUP,che aveva evidenziato come
entrambi gli imputati avessero ammesso la loro partecipazione al sodalizio denominato
“pandillas dei NETA”(f1.37 sentenza)La motivazione tratta della posizione dei due imputati ( f1.83),descrivendo i motivi di appello e
la Corte rende specifica motivazione sulla sussistenza del reato associativo, evidenziando
risultanze attestanti l’esistenza di gruppi delinquenziali di soggetti che agivano nel territorio di
Milano,contendendosi l’egemonia dello stesso luogo,con riferimenti all’esito di indagini,per fatti
di violenza verificatisi tra quelli che appartenevano alle avverse fazioni ,essendo gli imputati
coinvolti negli episodi contestati —dato di fatto che non era stato smentito dagli appellanti.

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in armi per le vie di Milano,caratterizzata da violenze all’interno del gruppo e imposizione di

Avverso tale sentenza proponevano ricorso i difensori .
Nell’interesse di KRAVAROVICH il difensore deduceva:
1-violazione di legge e difetto di motivazione,in riferimento alla sussistenza dell’aggravante di
cui all’art.416 co.IV CP.(aggravante della scorreria in armi)2-la difesa censurava altresì la definizione del trattamento sanzionatorio,in riferimento alla
mancata concessione delle generiche,e dei benefici di leggeEvidenziava l’eccessiva entità della pena,e la mancata valutazione di elementi favorevoli
desumibili dal comportamento dell’imputato(che si era adoperato per svolgere un lavoro lecito

Inoltre la difesa rilevava la disparità di trattamento dell’imputato rispetto ad altri che erano
coinvolti nello stesso procedimento,dal quale era stato separato il giudizio per rito
abbreviato,essendo l’imputato indicato quale partecipe dell’associazione

Altro ricorso veniva proposto nell’interesse di HERNANDEZ Falcones,
deducendo:
1-carenza di nnotivazione,ritenuta meramente apparente,in quanto la Corte di Appello si era
limitata a condividere le argomentazioni del GUP.,laddove nell’atto di appello la difesa aveva
censurato l’applicazione dell’aggravante di cui all’art.61 n.1 CP(avere agito per motivi abietti e
futili)La difesa faceva riferimento inoltre ad erronea interpretazione dei dati probatori,con particolare
riferimento alle dichiarazioni rese da Pietro Ortega in ordine all’episodio dell’aggressione ai
danni del MOROCHO,evidenziando che la Corte di Appello aveva ripetuto l’erronea valutazione
resa dal GUP,nel senso di ritenere che tale episodio fosse avvenuto quale manifestazione di
contrasto tra le bande rivaliDiversarnente,la difesa riteneva che le dichiarazioni del predetto Ortega avessero avvalorato la
tesi di un fatto avvenuto per ragioni strettamente personali dell’innputato(che aveva inteso
agire contro la persona offesa,in quanto,in passato,aveva tentato di avvicinarsi alla sua
fidanzata).
La difesa negava altresì che l’ipotesi di accusa fosse stata confermata da confessione resa
dall’imputato.
Veniva quindi censurata la sentenza di appello per carenza e illogicità della motivazione e
travisamento delle prove2-violazione di legge ex art.606 lett.E) CPP.-vizi di motivazione in ordine alla definizione del
trattamento sanzionatorio.
Si censurava l’omessa valutazione delle ragioni che avevano indotto l’imputato a commettere i
reati,osservando che l’associazione di cui si tratta era composta da soggetti in prevalenza
minorenni,giudicati separatamente,e che ai capi era stata inflitta una pena inferiore a quella
applicata all’odierno ricorrente.
La difesa aveva ritenuto immotivata la disparità di trattamento-

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e che aveva assunto nella vicenda un ruolo marginale.)

RILEVA IN DIRITTO

I ricorsi risultano inammissibili.
Per quanto è dato desumere dal testo del provvedimento impugnato si rileva che il giudice di
appello ha reso ampia motivazione,in riferimento ai punti oggetto di gravame,che ciascuno dei
difensori degli imputati aveva esposto,nell’atto di appello.

della motivazione,che viceversa si presenta adeguata in relazione alla sussistenza degli
elementi costitutivi del delitto di cui all’art.416 CP.,essendo stati menzionati i dati probatori
emersi dalle indagini di pg. caratterizzate tra l’altro da intercettazioni telefoniche , che non
risultano smentite o contrastate validamente dagli appellanti.
Non è censurabile per di più il richiamo alle argomentazioni svolte dal primo giudice,dato che la
Corte territoriale ha espresso la propria adesione alla motivazione della sentenza impugnata
rendendo conto con logiche osservazioni,basate sulle risultanze processuali non
controverse,del proprio convincimento.

Quanto al ricorso proposto nell’interesse del Kravarovich si deve ritenere inammissibile la
censura inerente alla applicazione dell’art.416 CP e della aggravante relativa alla scorreria in
armi,attesa la specificità della motivazione resa dal giudice di appello,ai f1.99 e seg. della
sentenza ove si pone in luce che dalle intercettazioni era emerso come gli imputati(entrambi gli
odierni ricorrenti) fossero in possesso di armi che utilizzavano portandole con sé negli episodi
di violenza avvenuti in luogo pubblico.Peraltro deve rilevarsi la genericità del motivo articolato
dalla difesa.
A carico del KRAVAROVICH veniva menzionato il sequestro della documentazione inerente al
gruppo ,da cui emergeva l’esistenza di direttive impartite dal vertice (telefonate del 29.1.12 e
23.12.11-v.f1.98-99 sentenza):la motivazione inoltre (a f1.101) fa specifico riferimento alla
fierezza manifestata dall’imputato in un colloquio telefonico,nel quale palesava di aver girato
per la città,in auto, armato di un macheteL’applicazione della aggravante risulta inoltre conforme ai canoni giurisprudenziali sanciti da
questa Corte(v.Sez.II del 23.10.2014,n.44153-RV260857-per cui in tema di associazione per
delinquere l’aggravante della scorreria in armi richiede il trasferimento da luogo a luogo di
associati che,avendo programmato solo genericamente dei delitti,scelgono secondo occasionali
circostanze gli oggetti delle loro azioni crinninose,avendo la disponibilità di armi più o meno
numerose e dotate di potenzialità offensiva.)2-il secondo motivo articolato con riferimento alla definizione del trattamento sanzionatorio è
manifestamente infondato:dal testo della sentenza si desume che la Corte territoriale ha
puntualmente specificato le ragioni che inducono a condividere la definizione della pena

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Risulta pertanto manifestamente infondata la censura difensiva concernente la pretesa carenza

effettuata dal GUP,ponendo in evidenza la spiccata pericolosità sociale dell’imputato ,in base
alla valutazione della gravità della condotta caratterizzata da azioni violente,e disponibilità di
armi bianche,connune ad altri associati;inoltre risulta vagliato il comportamento
processuale,rilevando la insussistenza della incisività delle dichiarazioni confessorie ai fini della
riduzione della pena,che il primo giudice aveva definito previa concessione delle attenuanti
generiche,ritenute equivalenti alle aggravanti,in ragione della giovane età dell’imputato.
Risultano dunque rispettati i criteri enunciati dall’art.133 CP.
Le censure della difesa si rivelano pertanto inammissibili in quanto meramente ripetitive e

tendenti alla rivalutazione degli elementi indicati dall’art.133 CP già esaustivamente trattati dal
giudice di appello nell’esercizio del potere discrezionale.

-Per quanto riguarda il ricorso proposto nell’interesse di Hernandez Falcones
Si osserva che il primo motivo-che deduce carenza di motivazione in ordine alle deduzioni
difensive che prospettavano l’erronea valutazione delle risultanze processuali da parte del
primo giudice con riferimento alle dichiarazioni di Pietro Ortega risulta inammissibile per
manifesta infondatezza.
Infatti,dal testo del provvedimento emerge che le dichiarazioni accusatorie dell’Ortega erano
state ritenute insufficienti,ai fini del giudizio di responsabilità di entrambi gli odierni
ricorrenti,in riferimento alla aggressione sfociata in tentativo di omicidio in danno di un
minore,(ascritta al capo B2),realizzata da un gruppo dei Neta al quale il dichiarante aveva
ammesso di essere aderente.
-Inoltre risultano specificamente evidenziate le dichiarazioni che l’imputato aveva reso al
GUP,nel tentativo di sminuire la propria adesione al sodalizio malavitoso, mentre la prova della
esistenza dell’associazione per delinquere emerge da esiti di intercettazioni telefoniche,ed il
compendio probatorio risulta vagliato per i due ricorrenti alla stregua dei principi sanciti da
questa Corte (v.Cass.II-17/1/2013 n.16339-RV255359-ove si evidenzia tra gli elementi
costitutivi del reato ex art.416 CP.il vincolo associativo tendenzialmente permanente,o
comunque stabile,destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente
programmati.
2-anche il secondo motivo di impugnazione,inerente alla definizione del trattamento
sanzionatorio deve ritenersi inammissibile, evidenziandosi nella sentenza l’esaustiva analisi
degli elementi indicati dall’art.133 CP come innanzi precisato anche per il coimputato,mentre le
censure avanzate dalla difesa sono articolate con riferimento a pretesa disparità di trattamento
con la posizione di altri soggetti implicati nelle indagini,in altri procedimenti ,onde il motivo di
ricorso si presenta manifestamente infondato e tendente a proporre la diversa valutazione
dell’entità della pena adeguatamente vagliata dal giudice di merito in riferimento al dettato
dell’art.133 CP. nell’esercizio del potere discrezionale (v.Cass.Sez.IV,26.10.2004,n.41702RV230278-)

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In conclusione va dunque dichiarata l’inammissibilità dei ricorsi.
Consegue per ciascun ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali nonché al
versamento di una somma di €1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

PQM

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di €1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Il Consigliere relatore

Ronna,deciso il 19 novembre 2015.

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