Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6192 del 04/12/2012


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 6192 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Di Trani Francesca, nata a Trani il 09/01/1980

avverso la sentenza del 06/07/2011 del Giudice di Pace di Trani R.G. 52/2009
visti gli atti, il prowedimento impugnato ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe De Marzo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Eduardo
Scardaccione, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per
tardività della querela.
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 06/07/2011, il Giudice di Pace di Trani ha condannato Francesca Di
Trani alla pena pecuniaria di euro 240,00 in relazione ai reati di cui agli art. 594 e 612 cod.
pen., per avere inviato un sms in data 10/07/2007 a Bassi Palma.
2. Il Giudice di Pace ha ritenuto che la dichiarazione della parte offesa, contenuta nell’atto di
querela dell’11/10/2007, di avere ricevuto sulla propria utenza cellulare tale messaggio
(“Puttana, ti rimane ancora poco, sei segnata troia… dai che cazzo vuoi, mai sei una donna
morta”), fosse corroborata: a) dalle risultanze degli accertamenti effettuati presso il gestore
telefonico dell’utenza della persona offesa, che aveva confermato l’invio alle ore 22,34 del
10/07/2007 di un messaggio dall’utenza mobile della quale era intestataria la Di Trani; b) dal
fatto che la Di Trani non avesse negato l’uso esclusivo dell’utenza; c) dal fatto che tra le
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Data Udienza: 04/12/2012

parti era insorti contrasti che rendevano verosimile l’uso delle espressioni di cui al capo di
imputazione.
Il Giudice, in relazione ad altri sms del giorno successivo e provenienti da altra utenza mobile
ha assolto Caterina Mastromauro e Vincenzo Di Trani, non risultando dagli atti il soggetto
intestatario dell’utenza né chi aveva in uso il telefono; ha assolto Vincenzo Di Trani dal reato
di ingiuria e minacce in danno della Bassi, per assenza di riscontri in ordine alla condotta
contestata alla parte offesa.
2. Nell’interesse della Di Trani viene proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro

2.1. Con il primo motivo si denuncia violazione degli art. 110, 594, 612 cod. pen., in
relazione all’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., nonché mancanza, contraddittorietà
e manifesta illogicità della motivazione, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc.
pen. In particolare, si lamenta che, nonostante l’imputazione riguardasse la ricorrente in
concorso con altre persone, il Giudice di Pace avesse condannato solo la prima per un reato
concorsuale rimasto privo di concorrenti. Le dichiarazioni della persona offesa, che aveva
sostenuto di essere stata in varie occasioni vittima di ingiurie e di minacce da parte di più
persone, presentava pertanto dei profili di inattendibilità.
Inoltre, al di là della mancanza assoluta di certezza in ordine alla materiale disponibilità della
scheda sim utilizzata da parte della Di Trani, occorreva considerare che il mero invio di un
sms non ne dimostrava il contenuto, soprattutto alla luce del fatto che le dichiarazioni della
parte offesa, portatrice di motivi di risentimento verso l’imputata, erano smentite quanto al
resto delle accuse.
2.2. Con il secondo motivo, formulato in relazione all’art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc.
pen., per violazione degli artt. 236 e 237 cod. proc. pen., la ricorrente si duole della mancata
assunzione di prova decisiva ai fini della decisione, dal momento che il Giudice di Pace aveva
immotivatamente disatteso la richiesta di acquisizione di documentazione che avrebbe
dimostrato le ragioni di risentimento della Bassi.
2.3. Con il terzo motivo, formulato in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc.
pen., si lamenta violazione degli artt. 124 cod. pen. e 529 cod. proc. pen., censurando il
fatto che il Giudice di Pace non abbia dichiarato, in relazione all’unico episodio ritenuto
sussistente e avvenuto in data 10/07/2007, l’improcedibilità dell’azione per intempestività
della querela, presentata in data 11/10/2007.
2.4. Con il quarto motivo, formulato in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.
proc. pen., si lamenta violazione della legge penale, per mancato riconoscimento della causa
di non punibilità prevista dall’art. 599, comma secondo, cod. pen., e difetto assoluto di
motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Logicamente preliminare è l’esame del terzo motivo del ricorso.

2

motivi.

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Secondo l’orientamento consolidato di questa Corte (v., ad es., di recente, Sez. 5, n. 9572
del 25/01/2008, Verzellino, Rv. 239114), il termine per proporre la querela è di tre mesi e
non di novanta giorni, decorrente dalla notizia del fatto che costituisce il reato; la scadenza
di un termine stabilito a mesi si verifica, ex art. 14 cod. pen., nel giorno corrispondente a
quello in cui è iniziata la decorrenza, secondo il calendario comune, indipendentemente dal
numero dei giorni di cui è composto ogni singolo mese.
Ne discende che la querela presentata in data 11/10/2007 risulta essere tardiva rispetto
all’unico reato ritenuto sussistente dal giudice di merito, risalente al 10/07/2007.

poteva essere iniziata per tardività della querela.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio perché l’azione penale non poteva essere iniziata per tardività della
querela.
Così deciso in Roma il 04/12/2012

Il Presidente

Ne segue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, poiché l’azione penale non

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