Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6191 del 23/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6191 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BENAZIZ MOHAMED N. IL 27/10/1985
avverso la sentenza n. 3781/2011 TRIB.SEZ.DIST. di CASTIGLIONE
DELLE STIVIERE, del 12/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 23/10/2013

Osserva
Viene proposta impugnazione (originariamente “appello” ma poi correttamente qui
trasmessa, trattandosi di sentenza inappellabile ai densi dell’art. 593, 3 0 comma
c.p.p.) nell’interesse di Benaziz Mohamed, avverso la sentenza emessa in data
12.1.2012 dal Giudice monocratico del Tribunale di Mantova- Sezione distaccata di
Castiglione delle Stiviere con la quale il predetto era stato dichiarato colpevole del
reato di guida senza patente di guida e condannato alla pena di C 2.000,00 di
ammenda.

Il ricorso è inammissibile perché proposto in violazione dell’art. 613, 10 comma
c.p.p..
Infatti, è da rilevare, anzitutto, che l’atto di gravame (depositato il 28.2.2012) è
stato proposto esclusivamente a firma dell’avv. Francesco Aporti del foro di
Mantova difensore di fiducia dell’interessato Benaziz Mohamed che non risulta
iscritto allo speciale albo degli avvocati cassazionisti previsto dall’art. 613, 1°
comma c.p.p.: tale inammissibilità si estende persino agli eventuali motivi nuovi
presentati da difensore cassazionista dopo la scadenza del termine per impugnare
(cfr. Cass. pen. Sez. I, 16.9.2004, n. 38293 Rv. 229737).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616
c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma, che si ritiene equo liquidare in C 500,00, in favore della cassa delle
ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della
causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 23.10.2013

Ci si duole della mancata assoluzione e dell’eccessività della pena.

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