Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6191 del 10/11/2015
Penale Sent. Sez. 5 Num. 6191 Anno 2016
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: ZAZA CARLO
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Gentile Luigi, nato a Cerignola il 13/07/1958
avverso la sentenza del 15/01/2015 della Corte d’Appello di Lecce, Sezione
distaccata di Taranto
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta
Marinelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, in riforma della sentenza assolutoria del
Tribunale di Taranto del 10/07/2009, appellata dal Procuratore generale
territoriale, Luigi Gentile veniva ritenuto responsabile del reato di cui agli artt.
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Data Udienza: 10/11/2015
56, 624 e 625 cod. pen., commesso il 02/11/2010 mettendo il proprio trattore
stradale a disposizione di ignoti che tentavano di impossessarsi, caricandole su
un semirimorchio agganciato al trattore, di merci sottratte dal deposito di
bevande della Antonio Petrocelli s.r.l. di Tranto.
L’imputato ricorrente violazione di
legge e vizio motivazionale
sull’affermazione di responsabilità; il concorso dell’imputato nel tentato furto
sarebbe stato ritenuto per le sole ed insufficienti circostanze dell’essere lo stesso
intestatario del mezzo rinvenuto sul luogo del fatto e del non averne denunciato
l’imputato commerciante di generi alimentari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Le censure del ricorrente si riducono ad una generica critica dell’attribuzione
di efficacia probatoria alle circostanze indicate nella sentenza impugnata,
peraltro neppure integralmente menzionate nel ricorso, ed individuate nella
mancanza di giustificazioni dell’imputato in ordine alla presenza del suo trattore
sul luogo del delitto e di segni di effrazione sul veicolo, nell’anomalia della
presenza del mezzo in Taranto, laddove l’imputato viveva ed operava in
Cerignola, e nel movente derivante dall’attività di commercio all’ingrosso di
prodotti alimentari e bevande svolta dall’imputato; difettando peraltro il ricorso
di specifiche censure sulla valutazione complessiva di tali elementi.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della
Cassa delle Ammende che, valutata l’entità della vicenda processuale, appare
equo determinare in C 1.000.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 10/11/2015
la sottrazione, della mancanza di segni di effrazione sul veicolo e dell’essere