Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6191 del 04/12/2012


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 6191 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: SABEONE GERARDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) MUCIACCIA NICOLA N. IL 02/11/1954
avverso la sentenza n. 4/2011 TRIBUNALE di CASTROVILLARI, del
11/07/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/12/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GERARDO SABEONE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. gekimit Suith r410414
che ha concluso per U JI, p
A/ 14103/440

Udito, per la parte civile, l’Avv
UditoildifensorgAvv. arbt4O ■ kr3/10 04.

Data Udienza: 04/12/2012

RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Castrovillari, con sentenza dell’Il luglio 2011, ha
confermato la sentenza del Giudice di pace di Trebisacce del 6 dicembre 2010
che aveva condannato Muciaccia Nicola per i delitti di minacce e ingiurie in danno

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a
mezzo del proprio difensore, lamentando:
a)

una motivazione illogica quanto all’affermazione della penale

responsabilità basata sulle dichiarazioni della parte offesa;
b) una violazione di legge quanto alla maggiore quantificazione della
condanna alle spese in favore della parte civile contenuta nel dispositivo (euro
700,00) rispetto a quanto evidenziato nella motivazione (euro 500,00).

CONSIDERATO IN DIRMO

1. Il ricorso non è fondato.
2. Con riferimento al primo motivo deve premettersi, come, sebbene in
tema di giudizio di Cassazione, in forza della novella dell’articolo 606
cod.proc.pen., comma 1, lett. e), introdotta dalla Legge n. 46 del 2006, sia ora
sindacabile il vizio di travisamento della prova, che si ha quando nella
motivazione si faccia uso di un’informazione rilevante che non esiste nel processo
o quando si ometta la valutazione di una prova decisiva, esso può essere fatto
valere nell’ipotesi in cui l’impugnata decisione abbia riformato quella di primo
grado, non potendo, nel caso di c.d. doppia conforme, superarsi il limite del
“devolutum” con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il Giudice
d’appello, per rispondere alla critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti
a contenuto probatorio non esaminati dal primo Giudice (v. Cass. Sez. IV 3
febbraio 2009 n. 19710).
Nel caso di specie, invece, il Giudice di appello ha riesaminato lo stesso
materiale probatorio già sottoposto al Giudice di pace e, dopo avere preso atto
delle censure dell’appellante, è giunto alla medesima conclusione di penale
responsabilità.

di Franco Lidia.

A ciò si aggiunga come, da un lato, il giudicante abbia perfettamente
risposto alle asserzioni defensionali dell’imputato nonchè, d’altra parte, abbia
riscontrato la deposizione testimoniale della parte offesa sia sul punto della
contestata attendibilità che mediante la deposizione dei testi Cerbino e Cuccaro,
secondo quanto imposto dalla costante giurisprudenza di legittimità sul punto (v.,
da ultimo Cass. Sez. I 24 giugno 2010 n. 29372)
3. Quanto al secondo motivo, si pone il problema della diversità tra
In punto di diritto, questa volta, giova rammentare come il principio per
cui il contrasto tra il dispositivo e la motivazione della sentenza debba essere
sempre risolto con il criterio della prevalenza dell’elemento decisionale su quello
giustificativo non possa costituire un canone interpretativo inderogabile, attesa
l’ampia gamma dei contrasti che possono in proposito sussistere (v. Cass. Sez.
IV 24 giugno 2008 n. 27976).
Di conseguenza la regola generale secondo la quale, in caso di difformità,
il dispositivo prevale sulla motivazione della sentenza incontra una deroga nel
caso in cui l’esame della motivazione consenta di ricostruire chiaramente ed
inequivocabilmente il procedimento seguito dal Giudice per determinare la pena
(v. da ultimo, Cass. Sez. I 7 ottobre 2010 n. 37536 e Sez. V 23 marzo 2011 n.
22736) o, come nella specie, altre determinazioni.
Non ravvisandosi, però, nel presente giudizio alcuna motivazione che
permetta di disattendere il comando contenuto nella parte decisionale ecco che
di nessun pregio si appalesano le contestazioni mosse dal ricorrente, dovendosi,
in definitiva, mantener ferma la condanna alle spese in favore della parte civile
nella misura indicata dal Tribunale.
4. Il ricorso va, in conclusione, rigettato con la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
P.T. M .

La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4/12/2012.

statuizioni contenute nel dispositivo e nella motivazione.

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