Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6190 del 23/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6190 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FALCONE ALESSIO N. IL 11/06/1979
avverso la sentenza n. 135/2012 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
SASSARI, del 26/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 23/10/2013

Osserva

Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Falcone Alessio avverso la sentenza
emessa in data 26.6.2012 dalla Corte di Appello di Cagliari- Sezione distaccata di
Sassari che confermava quella in data 20.6.2011 del Tribunale di Nuoro con la quale il
predetto era stato condannato alla pena condizionalmente sospesa di mesi due di
arresto ed C 1.500,00 di ammenda con sospensione della patente per la durata di
anni uno, per il reato di cui all’art. 186 comma 2° lett. c) C.d.S..
Denunzia la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione all’accertamento

mancata applicazione della fattispecie depenalizzata di cui all’art. 186 comma 2 lett.
a) C.d.S.
Il ricorso è inammissibile essendo le censure mosse manifestamente infondate,
aspecifiche e non consentite nella presente sede.
Le censure sono palesemente aspecifiche, avendo riproposto in questa sede le
medesime doglianze rappresentate dinanzi alla Corte territoriale e da quel giudice
disattese con motivazione ampia e congrua, immune da vizi ed assolutamente
plausibile, laddove ha affermato che era ineccepibile la misurazione del tasso
alcolemico effettuata con lo strumento in dotazione agli operanti e che l’esito positivo
risultatone costituiva prova dello stato di ebbrezza, né l’imputato, secondo l’onere
incombentegli, aveva addotto alcuna contestazione circa eventuali difetti o di
omologazione dello strumento in questione.
Ed è stato affermato che “è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi
che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del
gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del
motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come
indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni
argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato
senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett.
c), all’inammissibilità” (Cass. pen. Sez. IV, 29.3.2000, n. 5191 Rv. 216473 e
successive conformi, quale: Sez. II, 15.5.2008 n. 19951, Rv. 240109).
Peraltro le censure sono di puro fatto, laddove tendono a sovrapporre una diversa
valutazione delle risultanze processuali, rispetto a quella compiuta, con congrua
motivazione, dai Giudici di merito e, pertanto, improponibili nel giudizio di legittimità.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che
si ritiene equo liquidare in C 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non

dello stato di ebbrezza con etilometro e la violazione di legge in relazione alla

a

ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di
inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 23.10.2013

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