Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6190 del 10/11/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 6190 Anno 2016
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Modonesi Ranalli Alexander, nato a Ravenna il 01/11/1977

avverso la sentenza del 09/10/2014 del Tribunale di Ravenna

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta
Marinelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata veniva confermata la sentenza del Giudice di
pace di Ravenna del 03/10/2013, con la quale Alexander Modonesi Ranalli era
ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 582 cod. pen., commesso il
08/08/2010 in uno stabilimento balneare di Punta Marina Terme in danno di
1

Data Udienza: 10/11/2015

Alessandra Calao afferrandola e scaraventandola giù da una sedia a sdraio, e
condannato alla pena di C 800 di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore
della parte civile.
L’imputato ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale
sull’affermazione di responsabilità; dalle dichiarazioni testimoniali acquisite nel
corso dell’istruttoria dibattimentale, comprese quelle della stessa persona offesa,
emergerebbe l’impossibilità di ricondurre alla previsione incriminatrice
contestata, quanto meno sotto il profilo dell’elemento psicologico, il fatto

della sentenza impugnata sarebbe contraddittoria laddove, pur prendendo atto di
tale contesto della vicenda e della conseguente assenza di intenzioni violente
dell’imputato, concludeva per la sussistenza del dolo di lesioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.
L’inserimento della condotta contestata in un contesto scherzoso, posto alla
base dei rilievi del ricorrente, non era in effetti disconosciuto nella sentenza
impugnata; ove si osservava che l’imputato reagiva, allorché la persona offesa si
sede sulla sedia a sdraio posta accanto alla sua, nella convinzione che la Calao e
gli altri amici stessero preparando una scherzo nei suoi confronti, intenzione
peraltro confermata dalla stessa Calao e dalla teste Di Cristo.
Da ciò il Tribunale traeva tuttavia correttamente conclusioni opposte a quelle
sostenute nel ricorso; osservando che il contesto descritto non escludeva che
l’imputato avesse consapevolmente esercitato sulla vittima una violenza fisica
tale da cagionarne una caduta che portava la testa della Calao a conficcarsi nella
sabbia, derivandone un trauma cranico con distorsione del rachide cervicale. Il
dolo del reato di lesioni è infatti generico, essendo sufficiente la consapevolezza
che la condotta possa provocare danni fisici alla persona offesa (Sez. 5, n. 17985
del 09/01/2009, Presicci, Rv. 43973); ed è pertanto ravvisabile, ove sussistano
tali condizioni, anche in un’azione commessa foci causa (Sez. 1, n. 6773 del
07/06/1996, Poma, Rv. 205178; Sez. 5, n. 202 del 09/11/1994, dep. 1995,
Cappelli, Rv. 200097).
Il ricorso deve di conseguenza essere rigettato, seguendone la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.

2

accertato, in quanto verificatosi nell’ambito di un gioco fra amici; la motivazione

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 10/11/2015

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