Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 619 del 13/10/2017


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 619 Anno 2018
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: LAPALORCIA GRAZIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CORTESE CIRO RAMON nato il 30/08/1983 a BORDIGHERA

avverso la sentenza del 08/03/2016 della CORTE APPELLO di GENOVA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA LAPALORCIA
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ROBERTO
ANIELLO
che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per il rigetto del ricorso con la rettifica della pena
relativamente alla sentenza depositata da intendersi in anni 1 e mesi 2.
difensoréì

Data Udienza: 13/10/2017

1

RITENUTO IN FATTO
1.Ciro Ramon Cortese propone ricorso tramite il difensore avverso la sentenza in
epigrafe con la quale è stato confermato il riconoscimento di responsabilità per due
episodi di lesioni personali in danno della ex convivente (capi B e C) ed è stato ritenuto
responsabile per il reato di minaccia grave, così riqualificato quello di atti persecutori,
con rideterminazione della pena in anni uno e mesi dieci di reclusione, con la

2.Con un primo motivo deduce violazione di legge ed erronea applicazione di
norma processuale (art. 546 cod. proc. pen.) per contrasto tra il dispositivo letto in
udienza (recante la pena di anni uno e mesi due di reclusione) e quello di cui alla
sentenza recante la pena di anni uno e mesi dieci di reclusione, assumendo che non
tratta di errore materiale e che deve prevalere il dispositivo sulla motivazione.
3.11 secondo motivo denuncia vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti
generiche senza tener conto delle precise doglianze contenute nell’atto di appello.
4.11 terzo investe la conferma della subordinazione della sospensione condizionale
della pena al risarcimento del danno deducendo i vizi di erronea applicazione degli artt.
163 e 165 cod. pen. e di vizio di motivazione per mancata previa valutazione delle
condizioni economiche dell’imputato, imposta dalla giurisprudenza di questa Corte e
della Consulta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato limitatamente al primo motivo.
2.Tra il dispositivo letto in udienza e quello riportato in calce alla sentenza
documento vi è in effetti una differenza nella determinazione della pena, nel primo
indicata come pari ad anni uno e mesi due di reclusione, nel secondo pari ad anni uno e
mesi dieci di reclusione.
3.A tale contrasto non può porsi rimedio mediante rettificazione ai sensi dell’art.
619 cod. proc. pen. dal momento che la pena di anni uno e mesi dieci di reclusione non
appare frutto di errore di computo, essendo essa accompagnata da congrua
giustificazione nella motivazione della sentenza.
4.Dovendo comunque prevalere il dispositivo letto in udienza, la sentenza va
annullata senza rinvio in punto pena, con determinazione della stessa in anni uno e
mesi due di reclusione.
5.11 secondo motivo è aspecifico giacché la censura di vizio di motivazione sul
diniego delle attenuanti generiche si limita a richiamare le doglianze contenute nell’atto
di appello, così non consentendo la specifica individuazione delle doglianze mosse alla
sentenza di secondo grado.

2

diminuzione per il rito abbreviato.

6.11 terzo motivo è a sua volta inammissibile per genericità essendo orfano
dell’indicazione degli elementi di fatto, risultanti dagli atti o forniti dal ricorrente in vista
della decisione, sintomatici dell’incapacità economica del Cortese di soddisfare la
condizione imposta.
7. Tanto in linea con l’ermeneusi che si pone come intermedia (nel senso che è
necessario compiere un motivato apprezzamento delle condizioni economiche
dell’imputato nei casi in cui emergano dagli atti elementi che risultino idonei a far

soluzione che nega l’esistenza di ogni dovere gravante nei confronti del giudice
devolvendo alla sede esecutiva lo specifico approfondimento sul tema, e quella che,
invece, ritiene sempre indispensabile lo svolgimento di una valutazione, sia pur
sommaria, sul punto (Sez. 6, n. 25413 del 13/05/2016, C., Rv. 267134; Sez. 5, n.
14205 del 29/01/2015, R, Rv. 263185, decisioni che, privilegiando la soluzione
intermedia, sono idonee, ad avviso del Collegio, a comporre il contrasto
giurisprudenziale segnalato dalla relazione dell’Ufficio del Massimario Numero 20170057
del 07/07/2017 e risultano anche conformi a Corte Cost. n. 49/1975, il cui nucleo è
rappresentato dalla necessità di evitare che si realizzi in concreto un trattamento di
sfavore del condannato per effetto delle sue condizioni economiche).
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla misura della pena
che determina in anni uno e mesi due di reclusione.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso il 13/10/2017

Il Presidente

Il Consigliere estensore
Grazia Lapalorcia

Depositato in Cancell ria
Roma, lì …….

_Paolo Antonio Bruno

dubitare della capacità del soggetto di soddisfare l’obbligo economico impostogli) tra la

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