Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6189 del 23/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6189 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CARICATO TONNO N. IL 13/06/1981
avverso la sentenza n. 370/2012 TRIBUNALE di LECCE, del
11/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;
Data Udienza: 23/10/2013
a
Fatto e diritto
Il ricorso è inammissibile, ex articolo 606, comma 3, c.p.p.,
perché proposto per motivi manifestamente infondati.
Il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un lato
adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti, e
dall’altro ha escluso che ricorressero i presupposti dell’articolo
129 c.p.p.. Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura
dell’accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta
delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per
tale genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di
legittimità (v., tra le altre, Cass. S.U. 27 marzo 1992, Di
Benedetto; Cass. S.U. 27 settembre 1995, Serafino; Cass. S.U. 25
novembre 1998, Messina).
Per quanto poi attiene agli accertamenti per stabilire il tasso
alcolemico del ricorrente, gli stessi sono stati effettuati a
seguito del suo ricovero in ospedale.
Segue,
a norma dell’articolo 616 c.p.p.,
la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo
ragioni di esonero, della somma di euro 1500,00
(millecinquecento/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma d euro
1500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio del 23 ottobre 2013
est.
J1 Presidente
Caricato Tonino, imputato in ordine al reato di cui all’art.186,
comma 2, lett.c) del Codice della Strada c.p. ricorre per
cassazione contro la sentenza di applicazione concordata della
pena in epigrafe indicata, deducendo motivazione carente,
illogica e contraddittoria in punto di responsabilità in quanto, a
suo avviso, non poteva dirsi con certezza che gli accertamenti
urgenti effettuati sulla sua persona per stabilire il tasso alcol
emico avessero dato esito positivo.