Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6189 del 10/11/2015
Penale Sent. Sez. 5 Num. 6189 Anno 2016
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: ZAZA CARLO
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Di Martino Vincenzo, nato a Torre Annunziata il 25/04/1961
avverso la sentenza del 03/11/2014 della Corte d’Appello di Milano
visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e i motivi aggiunti depositati
dal ricorrente;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta
Marinelli, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale
di Milano del 25/11/2013, veniva confermata l’affermazione di responsabilità di
Vincenzo Di Martino per il reato di cui all’art. 582 cod. pen., commesso il
Data Udienza: 10/11/2015
13/08/2007 in danno di Vito Antonio Cirillo, dipendente, come l’imputato,
dell’Ospedale San Raffaele di Milano. La sentenza di primo grado era riformata
con il riconoscimento dell’attenuante della provocazione e la rideternninazione
della pena in mesi quattro di reclusione, confermandosi la condanna
dell’imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile.
L’imputato ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale sulla
mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale per l’acquisizione di
documentazione relativa al risarcimento del danno da parte dell’INAIL,
affermazione dell’irrilevanza del risarcimento in esame ai fini della conferma delle
statuizioni civili, non tenendosi conto della natura surrogatoria dell’azione
dell’ente previdenziale, e sulla determinazione della pena. Con motivo aggiunto,
il ricorrente chiede l’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131bis cod. pen., in considerazione della non particolare offensività della condotta,
dell’incensuratezza dell’imputato e del riconoscimento della provocazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il termine prescrizionale del reato contestato risulta decorso al 13/02/2015.
La conseguente ricorrenza della causa estintiva del reato assorbe il motivo di
ricorso relativo alla determinazione della pena ed anche quello concernente il
riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.,
implicante effetti pregiudizievoli per l’imputato.
Il residuo motivo sulla mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale,
per l’acquisizione di documentazione relativa al risarcimento del danno da parte
dell’INAIL, è infondato. Come correttamente ritenuto nella sentenza impugnata,
l’intervento economico del menzionato ente previdenziale, fondato su
presupposti solidaristici diversi da quelli propri del risarcimento in sede penale,
non è ostativo al riconoscimento di una provvisionale in quest’ultima sede,
quanto meno con riguardo al danno morale (Sez. 4, n. 43387 del 28/09/2007,
Guarducci, Rv. 237908); e non è sindacabile nel giudizio di legittimità l’incidenza
di tale intervento sulle disposizioni relative alla concessione ed alla
quantificazione della provvisionale, per un verso insuscettibili di passare in
giudicato e destinate ad essere superate dalla definitiva liquidazione del danno in
sede civile, e per altro oggetto di valutazione discrezionale del giudice di merito
(Sez. U, n. 2246 del 19/12/1990, dep. 1991, Capelli, Rv. 186722; Sez. 3, n.
18663 del 27/01/2015, D.G., Rv. 263486; Sez. 6, n. 50746 del 14/10/2014, G.,
Rv. 261536; Sez. 2, n. 49016 del 06/11/2014, Patricola, Rv. 261054; Sez. 5, n.
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lamentando che il relativo motivo di appello sia stato rigettato con l’apodittica
32899 del 25/05/2011, Mapelli, Rv. 250934; Sez. 4, n. 34791 del 23/06/2010,
Mazzamurro, Rv. 248348).
Deve pertanto essere dichiarata l’estinzione del reato per prescrizione, con
conseguente annullamento senza rinvio della sentenza penale agli effetti penali;
mentre il ricorso deve essere rigettato ai fini civili.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penale perché il reato è
estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili.
Così deciso il 10/11/2015
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