Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6188 del 23/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6188 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI MURRO ROBERTO N. IL 27/01/1973
avverso la sentenza n. 1244/2011 TRIBUNALE di GENOVA, del
09/05/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;

Data Udienza: 23/10/2013

Fatto e diritto

Il ricorso è inammissibile, ex articolo 606, comma 3, c.p.p.,
perché proposto per motivi manifestamente infondati.
Il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un lato
adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti, e
dall’altro ha escluso che ricorressero i presupposti dell’articolo
129 c.p.p.. Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura
dell’accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta
delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per
tale genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di
legittimità (v., tra le altre, Cass. S.U. 27 marzo 1992, Di
Benedetto; Cass. S.U. 27 settembre 1995, Serafino; Cass. S.U. 25
novembre 1998, Messina).
Assolutamente immune da censure è poi la confisca del veicolo di
cui sopra guidato dal Di Murro, dal momento che, in relazione al
reato a lui contestato, all’epoca del fatto, la confisca del
veicolo era obbligatoria.
Segue,
a norma dell’articolo 616 c.p.p.,
la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo
ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00
(mille0=====t)/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
P er questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma d euro 1000,00 in
favore della Cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio del 23 ottobre 2013
es!.

Di Murro Roberto, imputato in ordine al reato di cui all’art.186
comma 7 D.L.vo 30.04.92 n.285- in Genova il 17 marzo 2010ricorre per cassazione contro la sentenza di applicazione
concordata della pena in epigrafe indicata, deducendo carenza di
motivazione e violazione di legge con riferimento alla
disposizione di sequestro e confisca del veicolo Fiat fiorino tg.
DX937DH da lui guidato.

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