Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6188 del 10/11/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 6188 Anno 2016
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Maddaluno Leopoldo, nato a Napoli il 27/08/1948

avverso la sentenza del 08/04/2014 del Tribunale di Napoli

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta
Marinelli, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata, in riforma della sentenza assolutoria del Giudice
di pace di Napoli del 08/04/2014, appellata dalla parte civile, Leopoldo
Maddaluno veniva ritenuto responsabile a fini civili del reato di cui all’art. 594
cod. pen., commesso in Napoli il 26/06/2007 in danno di Anna Maria Aletto.
1

Data Udienza: 10/11/2015

L’imputato ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale
sull’affermazione di responsabilità; l’appello della parte civile difetterebbe del
requisito dell’indicazione dei capi e dei punti oggetto dell’impugnazione; le
dichiarazioni della persona offesa, sulle quali si fonda essenzialmente il giudizio
di responsabilità, contrasterebbero con quelle della teste Andolfi.

Il ricorso è inammissibile.
L’eccezione di inammissibilità dell’appello della parte civile è manifestamente
infondata. Il gravame conteneva invero una dettagliata esposizione dei fatti, e
concludeva con una richiesta di affermazione della responsabilità dell’imputato
che a tali fatti non poteva che essere riferita, essendone evidentemente escluso
il lamentato vizio di mancata indicazione dell’oggetto dell’impugnazione. Il
ricorso è per il resto generico nel richiamo a non meglio precisate discrasie fra le
dichiarazioni della persona offesa e quelle della teste Andolfi, e comunque
nell’omesso esame di quanto sul punto osservato nella sentenza impugnata con
riguardo al cadere tali difformità su aspetti marginali del contenuto delle frasi
contestate, concordando le stesse sugli aspetti ingiuriosi di tali espressioni.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della
Cassa delle Ammende che, valutata l’entità della vicenda processuale, appare
equo determinare in € 1.000.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 10/11/2015

CONSIDERATO IN DIRITTO

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