Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6187 del 23/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6187 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RANNO MAURIZIO N. IL 29/09/1975
avverso la sentenza n. 3014/2007 CORTE APPELLO di CATANIA, del
27/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 23/10/2013

Osserva
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Ranno Maurizio avverso la sentenza
emessa in data 27.2.2012 dalla Corte di Appello di Catania che confermava quella in
data 9.5.2007 del Tribunale di Siracusa con la quale il predetto era stato condannato,
con attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, alla pena
condizionalmente sospesa di mesi sei di reclusione con sospensione della patente per
la durata di mesi due, per il reato di cui all’art. 589 c.p. (fatto del 24.9.2000), ritenuto
il concorso di colpa della vittima nella misura del 25%.

rapporto causale tra violazione e verificazione dell’evento, nonché la violazione di
legge in ordine all’omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.
Il ricorso è inammissibile essendo le censure mosse manifestamente infondate..
La prima censura è anche aspecifica, avendo riproposto in questa sede la medesima
doglianza rappresentata dinanzi alla Corte territoriale e da quel giudice disattesa con
motivazione ampia e congrua, immune da vizi ed assolutamente plausibile, laddove
ha affermato la prevedibilità dell’ingresso abusivo nell’autodromo anche di altro
mezzo che si ponesse in circolazione in senso contrario al suo (e cioè nel normale
senso orario), essendo il circuito raggiungibile da innumerevoli varchi.
Ed è stato affermato che “è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi
che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del
gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del
motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come
indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni
argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato
senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett.
c), all’inammissibilità” (Cass. pen. Sez. IV, 29.3.2000, n. 5191 Rv. 216473 e
successive conformi, quale: Sez. II, 15.5.2008 n. 19951, Rv. 240109).
Quanto alla prescrizione, in effetti, secondo la formulazione previgente, (più
favorevole ai sensi dell’art. 10 L. 251 del 2005) il termine prescrizionale si compie nel
termine massimo di quindici anni a causa del ritenuta equivalenza delle attenuanti
generiche rispetto all’aggravante, sicchè non è nemmeno ad oggi decorso.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che
si ritiene equo liquidare in C 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non
ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di
inammissibilità.

Denunzia la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione alla sussistenza di

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 23.10.2013

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