Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6187 del 10/11/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 6187 Anno 2016
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Rouam Aziz, nato a Casablanca (Marocco) il 10/06/1985

avverso la sentenza del 15/10/2014 della Corte d’Appello di Bologna

visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e la memoria depositata dal
ricorrente;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta
Marinelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per l’imputato l’avv. Domenico Giustiniani, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata veniva confermata la sentenza del Tribunale di
Rimini del 23/10/2013, con la quale Aziz Rouam era ritenuto responsabile del
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Data Udienza: 10/11/2015

reato di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen., commesso in Rimini alle ore 4.30 del
16/07/2013 impossessandosi di un telefono cellulare e della somma di € 20 in
danno di Efrosyne Crouch e di una borsetta contenente un telefono cellulare, la
somma di € 6,40 ed effetti personali in danno di Emily Skitmore, che le predette
avevano lasciato sull’imbarcazione di salvataggio di uno stabilimento mentre si
bagnavano in mare.
L’imputato ricorrente deduce:
1.

violazione di legge sulla ritenuta sussistenza dell’aggravante

d’ufficio del reato, in ordine al quale non risulta presentata la querela; la
circostanza non sarebbe ravvisabile per beni, quali quelli nella specie sottratti,
che non hanno come usuale luogo di custodia un’imbarcazione sulla battigia in
orario notturno, tenuto conto altresì che lo stabilimento era chiuso in quell’orario,
e che neppure il litorale era comunque fruibile, contrariamente a quanto
sostenuto nella sentenza impugnata, essendo l’accesso alla spiaggia interdetto
dalle ore 1 alle ore 5 per effetto dell’allegata ordinanza del Comune di Rimini del
04/04/2013;
2. violazione di legge sul diniego dell’attenuante del danno di speciale
tenuità; non sarebbe stata effettuata a questi fini una complessiva valutazione
degli effetti dannosi della condotta, risoltasi nella sottrazione di oggetti di
modesto valore, peraltro prontamente restituiti.
3. Il ricorrente ha depositato memoria a sostegno dell’accoglimento del
ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi dedotti sulla ritenuta sussistenza dell’aggravante dell’esposizione
dei beni sottratti alla pubblica fede sono infondati.
E’ opportuno rammentare che la citata aggravante sussiste nel caso in cui il
soggetto attivo si impossessi di effetti personali sottratti ai bagnanti, rientrando
nelle abitudini sociali e nella pratica di fatto che tali oggetti siano lasciati
incustoditi da coloro che abbandonino temporaneamente la spiaggia per fare un
bagno in mare (Sez. 5, n. 14305 del 19/03/2008, Navantieri, Rv. 239488).
Tanto premesso, la sentenza impugnata ravvisava coerentemente tale caso
nella situazione esaminata, osservando che la concessione della spiaggia agli
stabilimenti non escludeva l’accessibilità della stessa al pubblico, con la
conseguente ricorrenza delle condizioni ambientali che per quanto detto
giustificano l’uso di lasciarvi oggetti incustoditi nel corso della balneazione; ciò
2

dell’esposizione dei beni sottratti alla pubblica fede e la conseguente procedibilità

conformemente, peraltro, ai principi richiamati da questa Corte in tema di
illiceità dell’impedimento all’uso pubblico del demanio marittimo (Sez. 3, n.
49594 del 17/11/2009, Mazzei, Rv. 245744; Sez. 3, n. 26587 del 14/05/2009,
Ignoti. Rv. 244374).
Il carattere permanente delle condizioni di cui sopra esclude, come pure
correttamente affermato dalla Corte territoriale, che le stesse vengano meno
nell’orario notturno in cui il fatto in esame veniva commesso. Delle circostanze
invocate in contrario dal ricorrente, la chiusura dello stabilimento in quell’orario

ininfluenza della concessione sul libero accesso alla balneazione. Né alcuna
rilevanza può essere attribuita all’ordinanza comunale allegata al ricorso, che nel
riferire l’interdizione notturna alla spiaggia, e nell’esentare dalla stessa i
concessionari, i loro dipendenti e gli altri soggetti autorizzati, indica chiaramente
come oggetto del provvedimento l’accesso alla spiaggia attraverso lo
stabilimento, e non anche la libera fruibilità della battigia per la balneazione.

2. Sono altresì infondati i motivi dedotti sul diniego dell’attenuante del
danno di speciale tenuità.
Il riferimento del ricorrente alla restituzione dei beni sottratti è irrilevante
per la configurabilità dell’attenuante in discussione, riferita al danno
immediatamente cagionato dall’asportazione. Il ricorso è per il resto generico
laddove non considera quanto osservato nella sentenza impugnata in ordine al
valore dei telefoni cellulari sottratti, di per sé tale da escludere la speciale tenuità
del danno.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, seguendone la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 10/11/2015

era coerentemente ritenuta irrilevante, avuto riguardo alla menzionata

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