Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6186 del 23/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6186 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
OTTAVIANO ANDREA N. IL 28/02/1978
avverso la sentenza n. 100241/2012 TRIB.SEZ.DIST. di VITTORIA,
del 26/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;
Data Udienza: 23/10/2013
Fatto e diritto
OTTAVIANO Andrea, tramite difensore, propone ricorso per cassazione contro la sentenza di
applicazione concordata della pena in epigrafe indicata per il reato di cui all’art. 116, comma
13, del codice della strada , deducendo carenza di motivazione della medesima, anche con
Il ricorso è inammissibile, ex articolo 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi
manifestamente infondati.
Il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un lato adeguato a quanto contenuto
nell’accordo tra le parti, e dall’altro ha escluso che ricorressero i presupposti dell’articolo 129
c.p.p.. Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di
applicazione della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri
richiesti per tale genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le
altre, Cass. S.U. 27 marzo 1992, Di Benedetto; Cass. S.U. 27 settembre 1995, Serafino; Cass.
S.U. 25 novembre 1998, Messina).
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende, non emergendo
ragioni di esonero, della somma di euro 1500,00 (millecinquecento) a titolo di sanzione
pecuniaria.
Per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1,50CWOO a favore della cassa delle ammendet QICC,)
Così deciso nella camera di consiglio del 23 ottobre 2013
Il Consigliere estensore
riferimento alla congruità della pena.
°/reaet.C4INADviP/i