Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6186 del 10/11/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 6186 Anno 2016
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Castronovi Valerio, nato a Foggia il 21/04/1980

avverso la sentenza del 04/07/2014 della Corte d’Appello di Bologna

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta
Marinelli, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito per l’imputato l’avv. Maria Di Rocco, che ha concluso per l’accoglimento del
ricorso e in subordine per la declaratoria di non punibilità del fatto ai sensi
dell’art. 131-bis cod. pen.;

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Data Udienza: 10/11/2015

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale
di Rimini del 10/07/2009, veniva confermata l’affermazione di responsabilità di
Valerio Castronovi per il reato continuato di cui agli artt. 614 e 612 cod. pen.,
commesso in Riccione il 29/03/2009 minacciando telefonicamente di morte Maria
Casacchia, Daniele Guidi e Leonello Cordella, e successivamente introducendosi
nell’abitazione della Casacchia e qui minacciando ancora i predetti con un

estinzione per prescrizione del reato di porto illegale del coltello, la
rideterminazione della pena in mesi sei di reclusione e la concessione dei benefici
della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna.
L’imputato ricorrente deduce:
1. vizio motivazionale sull’affermazione di responsabilità per il reato di
violazione di domicilio; la sentenza impugnata sarebbe contraddittoria rispetto
alle stesse dichiarazioni delle persone offese, dalle quali risultava che il
Castronovi, con il quale la Casacchia aveva avuto una relazione con periodi di
convivenza, entrava nell’abitazione vedendosi aprire il cancello di ingresso, dopo
che l’imputato era stato provocatoriamente escluso da una festa che si svolgeva
all’interno, e ne usciva non appena la Casacchia gli ingiungeva di andarsene;
2. vizio motivazionale sull’affermazione di responsabilità per il reato di
minaccia; non sarebbe stata valutata a questi fini la circostanza per la quale gli
occupanti dell’abitazione aprivano il cancello della stessa all’arrivo dell’imputato,
significativa di come gli stessi non fossero intimoriti dall’atteggiamento del
Castronovi;
3. vizio motivazionale sul mancato riconoscimento della parziale incapacità
di intendere e volere per infermità mentale; non sarebbero state valutate le
conclusioni del perito sul disturbo della personalità di tipo paranoide dal quale
l’imputato era affetto, con conseguente riduzione della capacità di controllare i
propri impulsi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi dedotti sull’affermazione di responsabilità per il reato di
violazione di domicilio sono inammissibili.
Le censure del ricorrente sono generiche nel riferimento all’ingresso
dell’imputato nell’abitazione della Casacchia a seguito dell’apertura del cancello
da parte degli occupanti della stessa, laddove nella sentenza impugnata si
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coltello. La sentenza di primo grado era riformata con la declaratoria di

osservava che il Guidi, amico della Casacchia, apriva il cancello per uscire in
quanto richiamato dalle minacce del Castronovi, il quale dall’esterno gli gridava
che avrebbe tagliato le gomme della sua autovettura, che a quel punto
l’imputato ne approfittava per entrare nell’abitazione e minacciarne gli occupanti
con un coltello, e che tale azione era interrotta solo dall’intervento dei
Carabinieri, chiamati dalla Casacchia in un momento di disattenzione del
Castronovi.

reato di minaccia sono inammissibili.
Anche le censure proposte dal ricorrente per detto reato sono fondate sul
presupposto dell’apertura del cancello dell’abitazione della Casacchia, da parte
degli occupanti della stessa, all’arrivo dell’imputato, che si è detto al punto
precedente essere stato motivato non dal consenso all’ingresso del Castronovi
nell’abitazione stessa, ma dall’intento di conseguire al solo Guidi di uscire ed
affrontare l’imputato. Non senza considerare che la circostanza è dedotta nel
ricorso quale dimostrativa della mancanza di un’effettiva intimidazione delle
persone offese, elemento manifestamente irrilevante ai fini della configurabilità
del reato (Sez. 5, n. 644 del 06/11/2013, B., Rv. 257951; Sez. 5, n. 21601 del
12/05/2010, Pagano, Rv. 247762).

3. I motivi dedotti sul mancato riconoscimento della parziale incapacità di
intendere e volere per infermità mentale sono inammissibili.
Il ricorrente si limita a richiamare le osservazioni del perito sul disturbo della
personalità di tipo paranoide dallo stesso accertato nei confronti dell’imputato,
proponendo non consentite valutazioni alternative di merito sulla conclusione
dello stesso perito in ordine all’inidoneità di detta condizione ad incidere sulla
capacità di intendere e volere del Castronovi.

4. E’ infine inammissibile la richiesta di riconoscimento della causa di non
punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.. Detta richiesta è infatti generica nella
mancata indicazione di elementi che la sostengano, tardivamente proposta
all’odierna udienza e non con motivi aggiunti, e comunque formulata a seguito di
un ricorso del quale è stata per quanto detto rilevata l’inammissibilità.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della
Cassa delle Ammende che, valutata l’entità della vicenda processuale, appare
equo determinare in € 1.000.

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2. I motivi dedotti sull’affermazione di responsabilità dell’imputato per il

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.

Così deciso il 10/11/2015

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