Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6185 del 23/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6185 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

Data Udienza: 23/10/2013

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CARBONE LORIS N. IL 22/10/1988
avverso la sentenza n. 996/2012 GIP TRIBUNALE di ASTI, del
17/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;

t

2

Fatto e diritto

Il ricorso è inammissibile, ex articolo 606, comma 3, c.p.p.,
perché proposto per motivi manifestamente infondati.
Il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un lato
adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti, e
dall’altro ha escluso che ricorressero i presupposti dell’articolo
129 c.p.p.. Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura
dell’accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta
delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per
tale genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di
legittimità (v., tra le altre, Cass. S.U. 27 marzo 1992, Di
Benedetto; Cass. S.U. 27 settembre 1995, Serafino; Cass S.U. 25
novembre 1998, Messina).
Per quanto poi attiene alla disposta revoca della patente di guida
all’imputato, si osserva che lo stesso è effettivamente incorso in
un incidente stradale, andando ad urtare un’aiuola posta al centro
della strada, come ritenuto dalla condivisibile giurisprudenza di
questa Corte.
Segue,
a norma dell’articolo 616 c.p.p.,
la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo
ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00
(mille
/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma d euro
1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio del 23 ottobre 2013
lier est.

Il Pr sidente

Carbone Loris, imputato in ordine al reato di cui all’art.186
coma 2 lett.c), 2 comma bis e 2 comma sexies del Codice della
Strada, ricorre per cassazione contro la sentenza di applicazione
concordata della pena in epigrafe indicata, deducendo violazione
di legge e manifesta illogicità della motivazione in quanto
erroneamente era stato ritenuto che egli fosse incorso in un
incidente stradale e per tale motivo era stata disposta la revoca
della patente.

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