Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6185 del 10/11/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 6185 Anno 2016
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Polelli Cristian, nato a Ferrara il 01/10/1976

avverso la sentenza del 16/07/2014 della Corte d’Appello di Bologna

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta
Marinelli, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata veniva confermata la sentenza del Tribunale di
Ferrara del 02/02/2010, con la quale Cristian Polelli era ritenuto responsabile del
reato di cui agli artt. 582 e 583 cod. pen., commesso in Ferrara il 13/10/2006 in
danno di Andrea Facchini colpendolo con un pugno alla tempia destra.
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Data Udienza: 10/11/2015

L’imputato ricorrente deduce:
1.

violazione di legge e vizio motivazionale sull’affermazione di

responsabilità; le dichiarazioni della persona offesa sarebbero state ritenute
attendibili nonostante le contraddizioni delle quali la stessa sentenza impugnata
dava atto, superate con argomentazioni tali da non giustificarle; il contrasto fra
l’affermazione del Facchini di essere stato colpito da dietro, e non frontalmente
come sostenuto dall’imputato nell’ambito di una versione tendente ad accreditare
l’aver agito per legittima difesa, e la constatazione documentale di lesioni

illogicamente risolto con la ritenuta compatibilità di dette lesioni con un pugno
proveniente da tergo, che non avrebbe potuto attingere frontalmente il volto del
Facchini;
2. violazione di legge e vizio motivazionale sul diniego dell’attenuante della
provocazione; la ricorrenza della stessa sarebbe stata esclusa in base ad
un’apodittica affermazione di sproporzione della reazione, costituita da un unico
pugno, rispetto all’atteggiamento aggressivo della persona offesa;
3. violazione di legge e vizio motivazionale sulla determinazione della pena;
difetterebbe una motivazione adeguata all’irrogazione di una sanzione
sensibilmente superiore al minimo edittale, tale non essendo il generico
riferimento alla gravità del fatto e delle lesioni ed alla recidiva pluriqualificata,
quest’ultima peraltro non applicata in primo grado.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi dedotti sull’affermazione di responsabilità dell’imputato sono
inammissibili.
Le censure del ricorrente si risolvono in non consentite valutazioni di merito
sul giudizio di irrilevanza, ai fini dell’attendibilità delle dichiarazioni della persona
offesa, delle incongruenze di dette dichiarazioni, formulato nella sentenza
impugnata in base all’essere le stesse limitate alla collocazione stradale e
temporale di una precedente lite con l’imputato ed all’origine della conoscenza
del nome dell’aggressore da un ricordo diretto o dalla indicazione di un collega,
giustificate dal tempo trascorso dai fatti e comunque non riguardanti il dato
essenziale dell’aggressione subita mediante un pugno inferto da dietro.
Altrettanto deve dirsi per la lamentata illogicità della ritenuta compatibilità della
modalità aggressiva appena indicata con la collocazione delle lesioni refertate,
laddove la Corte territoriale osservava che un pugno sferrato frontalmente
avrebbe dovuto cagionare lesioni alla parte sinistra del volto del Facchini, mentre
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costituite da ecchimosi sottorbitaria e zigomatica destra, sarebbe stato

la constatazione di lesioni sul lato destro era invece coerente con un pugno
portato da tergo con la caratteristica modalità circolare del cosiddetto «gancio».
Il ricorso non è peraltro attinente all’intero contenuto della motivazione della
sentenza impugnata, nella quale si riportava quanto già osservato nella decisione
di primo grado sulla smentita della tesi difensiva della legittima difesa nelle
dichiarazioni del teste Straccini.

2.

I motivi dedotti sul diniego dell’attenuante della provocazione sono

Il ricorso è generico sul punto nella censura di apoditticità della valutazione
di sproporzione della reazione dell’imputato, per un verso viceversa motivata con
l’esorbitante gravità di un pugno rispetto ad un semplice sguardo aggressivo, e
per altro non costituente l’unico argomento in base al quale veniva esclusa la
sussistenza della scriminante, ritenuta insussistente anche per la mancata
allegazione di uno stato di ira da parte dell’imputato.

3. Anche i motivi dedotti sulla determinazione della pena sono inammissibili.
Il ricorrente si limita ad una generica doglianza di inadeguatezza della
motivazione, viceversa articolata dai giudici di merito nella ritenuta congruità
della pena rispetto alla causazione di dolorose lesioni al volto e di traumi ossei,
quale la frattura della clavicola, derivanti dalla caduta della persona offesa, ed ai
precedenti penali dell’imputato per reati in materia di stupefacenti e fatti violenti
di rapina e tentato omicidio; mentre manifestamente infondata è la censura di
contraddittorietà del riferimento a tali precedenti con la mancata applicazione
dell’aumento per la recidiva, giustificata in primo grado nella ben diversa
prospettiva dell’inidoneità del fatto contestato, per la sua occasionalità, ad
esprimere una maggiore pericolosità dell’imputato.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della
Cassa delle Ammende che, valutata l’entità della vicenda processuale, appare
equo determinare in € 1.000.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di €.1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
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inammissibili.

Così deciso il 10/11/2015

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