Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6184 del 27/11/2012


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 6184 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: SAVANI PIERO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) DI MAMBRO RAFFAELE N. IL 23/03/1960
avverso la sentenza n. 37/2009 TRIBUNALE di CASSINO, del
09/12/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/11/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PIERO SA VANI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per n (

adu-,
U.A.A.A.,e,

Udito, per la parte civi , ‘Avv
Uditi difenso vv.

Data Udienza: 27/11/2012

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza emessa in data 15 gennaio 2007 il Giudice di pace di Cassino aveva assolto per
non aver commesso il fatto DI MAMBRO Raffaele dal delitto di ingiuria commesso, in ipotesi,
quale professore di scuola superiore nei riguardi di un allievo; avverso la sentenza era stato proposto appello dal Procuratore della Repubblica e dalla parte civile MURRO Pietro.
Il Tribunale di Cassino aveva trasmesso l’impugnazione a questa Corte, qualificando ricorso per
cassazione l’appello della p.c. e del Pubblico Ministero.
Con sentenza 25 giugno 2009 questa Corte ha qualificato l’impugnazione della p.c. come appello
ed ha convertito quella del Pubblico Ministero in appello, ex art. 580 c.p.p.
Con la sentenza attualmente impugnata il Tribunale, giudice d’appello, ha riformato la citata sentenza del Giudice di pace, dichiarando il prevenuto colpevole del delitto lui ascritto, con sua condanna alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento dei danno a favore della parte civile, oltre
alla rifusione delle spese.
Ricorre per cassazione il DI MAMBRO, deducendo difetto di motivazione per erronea valutazione delle emergenze processuali, sia sulla ritenuta tempestività della querela — che secondo il
ricorrente sarebbe stata invece tardiva — sia sul ricorrere dell’ipotesi di reato contestata, sia, infine, per esser state pronunciate le espressioni de quibus, non per offendere l’allievo, ma in un
contesto educativo.
Nelle more del giudizio di legittimità è stata trasmesso alla Corte il verbale di polizia giudiziaria
che documenta l’intervenuta remissione della querela, comportante l’estinzione del reato per cui
si procede, da dichiararsi con annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e con carico
delle spese al querelato DI MAMBRO Raffaele, in assenza di diverso regolamento convenzionale.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata perché il reato addebitato è estinto per remissione di
querela.
Spese a carico del querelato DI MAMBRO Raffaele.
Così deciso in Roma il 27 novembre 2012.

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