Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6184 del 23/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6184 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MAHMOOD SULTAN N. IL 02/03/1972
avverso la sentenza n. 155/2012 TRIBUNALE di BERGAMO, del
11/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

Data Udienza: 23/10/2013

OSSERVA LA CORTE

– Rilevato che il Tribunale di Bergamo dichiarava l’imputato responsabile del reato di
cui all’art. 116 c. 13 d.1g.vo 285 del 1992;
-Rilevato che l’imputato proponeva appello, qualificato ricorso per cassazione,

notificazione nei suoi confronti del provvedimento prefettizio di sospensione della
patente di guida;
-Ritenuta la manifesta infondatezza delle censure, concernenti valutazioni in fatto
alternative a quelle fatte valere dai giudici di merito, queste ultime adeguatamente
argomentate mediante specifico riferimento all’adozione del provvedimento di
revoca, nonché alla notifica dello stesso all’interessato;
-rilevato che la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, anche
della sanzione pecuniaria ex art.616 C.P.P.;

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 2-10-2013.

osservando che doveva essere mandato assolto per mancanza di prova circa l’effettiva

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