Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6183 del 23/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6183 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO
Data Udienza: 23/10/2013
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ANDREOTTA IVAN N. IL 24/09/1978
avverso la sentenza n. 651/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
26/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;
ovVi–
Osserva
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Andreotta Ivan avverso la sentenza emessa in
data 26.3.2012 dalla Corte di Appello di Milano che confermava quella in data 29.9.2010 del
Tribunale di Sondrio con la quale il predetto era stato condannato alla pena di giorni 40 di
arresto ed C 667,00 di ammenda oltre alla sospensione della patente di guida per la durata di
un anno e la confisca della moto in sequestro, per il reato di cui all’art. 186 co. 1° e 2° lett. c)
e 2 bis C.d.S..
Denunzia la violazione di legge alla mancata concessione del beneficio della sostituzione della
Il ricorso è inammissibile essendo la censura mossa manifestamente infondata.
Invero l’accertata aggravante di cui all’art. 186 comma 2 bis C.d.S. è testualmente ostativa
alla concessione della sostituzione della pena con il lavoro socialmente utile (art. 186 comma
9 bis C.d.S.)e circa la sussistenza dell’aggravante l’impugnata sentenza ha addotto una
congrua e corretta motivazione.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene
equo liquidare in C 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza
di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 23.10.2013
pena con i lavori socialmente utili.