Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6182 del 23/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6182 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FAIUOLO FRANCO N. IL 17/01/1965
avverso la sentenza n. 9665/2012 TRIBUNALE di MILANO, del
28/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 23/10/2013

Osserva
Ricorre per cassazione Faiuolo Franco tramite i suoi difensori di fiducia avverso la sentenza
emessa in data 28.9.2012 ai sensi dell’art. 444 c.p.p. dal Giudice monocratico del Tribunale di
Milano con la quale veniva applicata al predetto la pena concordata di mesi dieci di reclusione
con sospensione della patente di guida per anni tre e mesi sei, per i reati di cui agli artt. 189
comma 1 e 6 C.d.S. (inottemperanza all’obbligo di fermarsi dopo aver provocato un incidente
stradale) e art. 189 commi 1 e 7 c. .s. (omessa assistenza alla persona ferita dopo aver
determinato un incidente stradale).

ritenuta eccessiva.
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivo manifestamente infondato e non
consentito nella presente sede di legittimità.
Il giudice, nel determinare la durata della sospensione della patente, deve far riferimento alla
gravità della violazione commessa, all’entità del danno apportato ed al pericolo che l’ulteriore
circolazione potrebbe cagionare, secondo i criteri fissati in via generale dal secondo comma
dell’art. 218 del codice della strada, e cioè deve avvalersi del criterio predeterminato in
generale per l’autorità amministrativa (prefetto) che disponga la sospensione della patente
(Cass. pen. Sez. Un. n. 8488 del 27.5.1998, rv. 210982): nel caso di specie, trattandosi di
due violazioni al codice della strada che prevedono, ciascuna, la sanzione amministrativa
accessoria in questione in misura edittalmente diversa, correttamente il giudice

a quo ha

valutato distintamente e in rapporto ai parametri suddetti i due periodi di sospensione (come
da Cass. pen. N. 15283 del 24.3.2009, rv. 243877) poi sommandoli.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene
equo liquidare in € 1.500,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza
di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e a quello della somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 23.10.2013

Deduce il vizio motivazionale in ordine alla durata della sospensione della patente di guida,

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