Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6182 del 10/11/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 6182 Anno 2016
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Fragomeni Giuseppe, nato a Roma il 10/03/1984

avverso la sentenza del 24/10/2013 della Corte d’Appello di Roma

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta
Marinelli, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale
di Locri del 21/06/2013, veniva confermata l’affermazione di responsabilità di
Giuseppe Fragonneni per il reato di cui all’art. 612 cod. pen., commesso in
Siderno il 25/05/2008 in danno di Maria Gullace dirigendo contro la stessa la
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( L7)

Data Udienza: 10/11/2015

propria autovettura e poi minacciando verbalmente di investirla. Veniva altresì
confermata la condanna del Fragomeni alla pena di mesi tre di reclusione. La
sentenza di primo grado era riformata con la concessione all’imputato del
beneficio della non menzione della condanna.
L’imputato ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale
sull’affermazione di responsabilità; quest’ultima sarebbe stata ritenuta
unicamente in base alle dichiarazioni della persona offesa; i riscontri alle stesse
sarebbero stati illogicamente individuati nelle dichiarazioni della teste Patrizia

referto che documentava il rinvenimento sulla Gullace di un’abrasione
all’avambraccio, non coerente con l’affermazione della predetta di essere stata
colpita dall’autovettura condotta dall’imputato alla schiena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.
E’ in primo luogo manifestamente infondata la censura di illegittimità della
sentenza impugnata in quanto fondata sulle dichiarazioni della persona offesa,
tali da integrare di per sé la prova della responsabilità dell’imputato, secondo i
principi affermati dalla Corte di Cassazione, anche in assenza di riscontri (Sez.
U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte, Rv. 25321; Sez. 5, n. 1666 del
08/07/2014, Pirajno, Rv. 261730). Il ricorrente non deduce peraltro specifici
profili di inattendibilità intrinseca di dette dichiarazioni, a fronte delle
considerazioni della Corte territoriale sulla coerenza delle stesse; e generiche
sono altresì le doglianze in ordine agli elementi di riscontro comunque individuati
dai giudici di merito, non essendo precisate dal ricorrente le lamentate
contraddizioni fra le dichiarazioni della persona offesa e della teste Costa e le
ragioni per le quali il refertato trauma contusivo all’avambraccio sinistro della
Gullace non sarebbe compatibile con la dinamica descritta dalla teste nell’essere
stata la persona offesa stretta dall’autovettura dell’imputato prima contro un
muro e poi contro due autovettura in sosta.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della
Cassa delle Ammende che, valutata l’entità della vicenda processuale, appare
equo determinare in € 1.000.

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Costa, nonostante le numerose contraddizioni fra le due testimonianze, e in un

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.

Così deciso il 10/11/2015

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