Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6181 del 23/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6181 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MAZZANTI MASSIMO N. IL 26/05/1971
avverso la sentenza n. 187/2011 TRIBUNALE di NAPOLI, del
05/05/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

Data Udienza: 23/10/2013

OSSERVA LA CORTE

– Rilevato che il Tribunale di Napoli dichiarava l’imputato responsabile del reato di cui all’art.
116 c. 13 d.Ig.vo 285 del 1992;
– Rilevato che l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e
vizio motivazionale riguardo al diniego di concessione delle attenuanti generiche;
– Ritenuta la manifesta infondatezza della censura, alla luce della congrua motivazione relativa

costituiti dai plurimi e gravi precedenti penali dell’imputato, tali da evidenziarne la negativa
personalità e l’inclinazione a delinquere;
– Rilevato che, pertanto, il ricorso è inammissibile e che la dichiarazione di inammissibilità
comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo
ragioni di esonero, anche della sanzione pecuniaria ex art.616 C.P.P.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 23-10-2013.

al giudizio in punto di concessione delle attenuanti, la quale dà conto degli elementi ostativi

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