Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6180 del 23/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6180 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SARUBBI GREGORIO N. IL 03/02/1959
avverso la sentenza n. 12990/2011 TRIBUNALE di ROMA, del
25/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;
Data Udienza: 23/10/2013
Fatto e diritto
SARUBBI Gregorio ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha riconosciuto
responsabile della contravvenzione di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti volti a verificare lo
stato di ebbrezza alcolica ( fatto del 28.3.2009).
Con un unico motivo il ricorrente deduce che il giudicante avrebbe dovuto assolverlo con la
erano state poste le dichiarazioni rese dal teste di P.G. incoerenti e contraddittorie.
Il ricorso è manifestamente infondato in quanto si limita a proporre una diversa ricostruzione
della dinamica dei fatti, che non può certo trovare accoglimento nel presente giudizio, non
competendo al giudice di legittimità la rinnovazione della valutazione degli elementi di prova,
quando la spiegazione offerta dal giudice del merito è logica e comunque esauriente.
In conclusione, non è dubitabile che il giudice abbia fornito adeguata motivazione
all’affermazione di responsabilità desumendola dalla deposizione dell’ operante, che,
intervenuto a controllare l’imputato, il cui comportamento alla guida del veicolo lasciava
dubitare di una condizione alterata, ha riferito della condotta scomposta dal medesimo tenuta,
tale da manifestare inequivocamente la volontà di non sottoporsi al controllo alcolimetrico, in
quel contesto legittimo e legittimamente richiesto.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1000,00 (mille) a titolo di sanzione pecuniaria a favore della
cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero,
Per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processali e
00
della somma di euro 1,009 a favore della cassa delle ammende. (
Così deciso
deciso nella camera di consiglio del 23 ottobre 2013
Il Consigliere estensore
resid nte
formula perché il fatto non sussiste sul rilievo che a fondamento del giudizio di responsabilità