Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 618 del 31/10/2013


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618/14

Penale Sent. Sez. 6 Num. 618 Anno 2014
Sentenza n.
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
registro generale n. 25473-13
camera
di consiglio
del 31-10-13 VINCENZO
(n. 5 del ruolo)
Relatore:
ROTUNDO

Data Udienza: 31/10/2013
REPUBBLICA ITALIANA

composta dai signori:
dott. Adolfo Di Virginio
1. dott. Vincenzo Rotundo
2. dott. Giacomo Paoloni
3. dott. Pier Luigi Di Stefano
4. dott. Ercole Aprile
ha pronunciato la seguente

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

SENTENZA
sul ricorso di Rufrano Franco Raffaele, nato a Potenza il 9-1-66, avverso l’ordinanza emessa in
data 23-4-13 dalla Corte di Appello di Potenza.
Udita la relazione fatta dal Consigliere, don. Vincenzo Rotundo.
Lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott.
Luigi Riello, che ha concluso per l’inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Rufrano Franco Raffaele ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza indicata
1
in epigrafe, con la quale, in data 23-4-13, la Corte di Appello di Potenza ha dichiarato
l’inammissibilità della istanza di ricusazione avanzata nei confronti del dott. Francesco
Verdolina, consigliere della predetta Corte di Appello.
Nel ricorso si insiste per la incompatibilità del predetto magistrato, per avere egli giudicato in
altro procedimento esso Rufrano in riferimento ad imputazioni “coincidenti”.
2 . . Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
La dichiarazione di ricusazione è atto personalissimo della parte processuale, ed è
inammissibile se proposta dal difensore non munito di procura speciale, a nulla rilevando la
contumacia dell’interessato (Sez. 6, Sentenza n. 47822 del 27/11/2003, Rv. 227724, Festante),
sicché deve escludersi un’autonoma legittimazione del difensore (Sez. 5, Sentenza n. 6441 del
07/11/2002, Rv. 224742, Selimaj). In particolare, questa Corte ha chiarito che “anche ove si
ritenga, con interpretazione più ampia, sufficiente il mandato e non la procura speciale, si deve
però trattare di apposito mandato ad hoc, non essendo sufficiente il generico mandato
defensionale (v. sentenza Selimaj sopra cit. e sentenza n. 24099 del 2009).
Negi caso in esame il difensore che presentò l’istanza di ricusazione era munito di generico
mandato professionale, espressivo di alcune facoltà specificamente individuate, che, però,
assolutamente non comprendevano la facoltà di proporre ricusazione.
Ne deriva con tutta evidenza il difetto di legittimazione in capo al difensore, correttamente
rilevato dalla Corte di Appello.
3 . . Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in
ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 1.000,00 (mille), non
ravvisandosi ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di 1.000,00 (mille) euro in favore della cassa delle ammende
Così 4eciso in data 31-10-2013.
Il Cqhsigliere es
sidente

Depositato in Canone*
oggi.
F

— 9 GEN 2014
eitriMmigio Cial~

In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
sezione sesta penale

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