Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 618 del 13/10/2017


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 618 Anno 2018
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: LAPALORCIA GRAZIA

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
MONTAGNOLA VITA MARIA nato il 09/01/1951 a GINOSA
CANTORE MARIANGELA nato il 20/04/1970 a GINOSA
CANTORE VITALDA nato il 07/05/1972 a GINOSA

avverso la sentenza del 20/10/2015 della CORTE APPELLO di TRIESTE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA LAPALORCIA
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ROBERTO
ANIELLO
che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita per tutti i ricorsi presentati.

Data Udienza: 13/10/2017

RITENUTO IN FATTO

1.

La Corte di Appello di Trieste, con la sentenza impugnata, in parziale riforma di quella

di primo grado, premessa l’inammissibilità per tardività dell’appello proposto da Vita Maria
Montagnola, ha assolto Mariangela e Vitalda Cantore, figlie della Montagnola, dal reato di
bancarotta fraudolenta patrimoniale relativo alla liquidazione coatta amministrativa della
Valsile soc. coop. a r.I., mentre ha confermato la condanna di Mariangela Cantore per il reato
di bancarotta fraudolenta patrimoniale in relazione al fallimento della Latteria Valsile srl

liquidazione coatta della cooperativa sopra citata, e la condanna di Vitalda Cantore per
quest’ultimo reato.
2.

Il difensore di Montagnola ricorre per violazione di legge e vizio di motivazione in

relazione all’art. 585 cod. proc. pen. assumendo che nella sentenza mancherebbe la menzione
della data della comunicazione al Procuratore generale della pronuncia di primo grado, che
rappresenta un termine di decorrenza dell’impugnazione ex art. 585, comma 2.
3.

Lo stesso difensore ha proposto separati ricorsi anche nell’interesse delle altre due

imputate.
4.

Per Vitalda Cantore, che risponde della sola bancarotta fraudolenta documentale in

relazione alla cooperativa, denuncia vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica
del fatto essendo più corretta quella di bancarotta documentale semplice, reato prescritto.
5.

Per Mariangela Cantore, che risponde di bancarotta fraudolenta patrimoniale in

relazione alla srl, e di bancarotta fraudolenta documentale in relazione alla cooperativa, sono
dedotti due motivi.
6.

Il primo denuncia vizio di motivazione per essere stata ritenuta prova decisiva la

qualifica di amministratore delle due società pur risultando la totale estraneità ai fatti avendo i
testi dichiarato che, nel brevissimo tempo di legale rappresentanza della società, l’imputata
non l’aveva mai concretamente gestita essendo una mera ‘testa di legno’, presente solo
sporadicamente nel caseificio, del dominus Costella. La motivazione era manifestamente
illogica anche quanto alla bancarotta documentale, ancorata alla mancata presentazione di
denunce di falsificazione della sua firma e di sostituzione di persona, trascurando che il
Costella aveva rilasciato alla prevenuta una lettera di manleva circa la consegna della
contabilità.
7.

Quanto alla distrazione del furgone, il ricorso sottolinea che il mezzo era in leasing e

che la società era stata inadempiente fin dalla prima rata con la conseguenza che il bene era
rimasto nella proprietà della società di leasing, senza contare che non ne era stato verificato il
valore al momento della dichiarazione di fallimento.
8.

Il secondo motivo denuncia violazione di legge per non essere stata considerate le

norme civilistiche in materia di contratti e cioè per non essersi tenuto conto che il contratto di

2

(dichiarato il 17/03/2004) e per il reato di bancarotta fraudolenta documentale in relazione alla

leasing del furgone era ‘spirato’ circa un anno prima della dichiarazione di fallimento, con
perdita da parte della fallenda dell’esercizio del riscatto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono tutti inammissibili.
2. Quello nell’interesse della Montagnola è manifestamente infondato pretendendo di far
decorrere il termine per la presentazione dell’appello da parte dell’imputata dal

dies a quo

3. Il ricorso nell’interesse di Vitalda Cantore é inammissibile perché assolutamente privo
dell’indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi in fatto per i quali ricorrerebbe, in luogo
della ritenuta bancarotta fraudolenta documentale, la bancarotta documentale semplice.
4. Il ricorso di Mariangela Cantore è del tutto carente di fondamento.
5. La motivazione della sentenza supera indenne l’addebito di vizio di motivazione sulla
responsabilità, avendo ineccepibilmente valorizzato l’esito di contributi dichiarativi, ignorati nel
ricorso, dai quali risulta la presenza dell’imputata (presidente del consiglio di amministrazione
della società), sia pure in poche occasioni, in compagnia della madre Maria (motivatamente
individuata in Vita Maria Montagnola) quando questa si recava presso la latteria per ritirare gli
incassi in contanti, deducendone, con piena coerenza e logicità, che la Cantore era non solo
consapevole che le somme erano ritirate da soggetto estraneo alla compagine sociale, ma
anche che i passaggi di denaro avvenivano in contanti, senza alcuna ricevuta e successiva
rendicontazione contabile (la stessa è stata condannata per bancarotta fraudolenta
documentale con riferimento al fallimento

della Latteria Valsile in altro procedimento),

essendo quindi acclarata la sua conoscenza di tali anomale operazioni, il mancato controllo
della destinazione delle somme, e, quanto meno, il conseguente consapevole omesso
impedimento, nella sua qualità, delle relative distrazioni.
6. La sentenza è immune dal vizio di motivazione anche quanto all’affermazione di
responsabilità per bancarotta fraudolenta documentale, solidamente ancorata al dato obiettivo
della qualifica della Cantore di amministratore della cooperativa e a quello logico che, poiché la
cooperativa provvedeva alla raccolta ed al conferimento del latte, mentre la società gestiva i
punti vendita dei prodotti, la carenza delle scritture contabili della prima era funzionale
all’occultamento degli effettivi rapporti tra le due società e quindi delle movimentazioni
economiche e della loro destinazione.
7. L’assunto del rilascio alla Cantore, da parte del Costella, di un attestato di consegna
delle scritture contabili introduce poi un dato assertivo, estraneo al patrimonio conoscitivo e
probatorio del processo.
8. Le doglianze sulla distrazione del furgone (oggetto del secondo motivo e di parte del
primo) sono affette da estrinseca genericità in quanto i rilievi critici non attaccano le ragioni di
fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del

3

previsto per l’appello del procuratore generale presso la corte di appello.

27/10/2016 – dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822), la quale ha incisivamente osservato che le
questioni sul contratto di leasing erano estranee alla situazione in esame giacché, come del
resto risulta anche dal capo d’imputazione, la latteria, in persona per l’appunto di Mariangela
Cantore, aveva acquistato la proprietà del veicolo (come da certificato del PRA in atti)
ottenendo un finanziamento per il pagamento del prezzo, peraltro mai versato, veicolo che il
mese successivo aveva ceduto, senza che il relativo prezzo risultasse incassato, ad una società
riferibile alla famiglia Cantore, la quale qualche mese dopo lo aveva nuovamente alienato.

somma che ciascuna ricorrente, essendo la causa di inammissibilità ascrivibile a colpa (Corte
Cost. 186/2000), deve corrispondere alla cassa delle ammende.

P.Q.M

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascuna ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 2000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 13/10/2017

Il Consigliere estensore
Grazia Lapalorcia

n

Il Presidente
Paolo Antonio Bruno

9. Seguono le statuizioni di cui all’art. 616 cod. proc. pen. determinandosi in C 2000 la

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