Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6179 del 27/11/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 6179 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: SAVANI PIERO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) TARANTO MAURIZIO N. IL 13/09/1959
2) GHIGONETTO PIER CARLO N. IL 29/08/1947 * C/
avverso la sentenza n. 20/2011 TRIBUNALE di TORINO, del
08/07/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/11/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PIERO SA VANI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per IX
dibtu.

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

K.

Data Udienza: 27/11/2012

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Torino, giudice d’appello, ha assolto l’imputato GHIGONETTO Pier Carlo, in riforma della sentenza emessa in data 1° luglio 2010 dal Giudice di
pace di Chivasso, che l’aveva dichiarato responsabile dei delitti di diffamazione ed ingiuria, in
continuazione fra loro, commessi il 6 ed il 30 aprile 2007.
Propone ricorso per cassazione la parte civile TARANTO Maurizio sulla base di due motivi.
Con il primo deduce violazione di legge ed in particolare dell’art. 521 c.p.p. per mancanza di
corrispondenza fra l’ipotesi di reato contestata, e ritenuta in sentenza dal primo giudice (ingiurie
e diffamazione continuate), e l’affermazione del dispositivo della sentenza di appello che ha assolto il prevenuto dal reato (al singolare) lui ascritto.
Secondo il ricorrente mancherebbe ogni riferimento al delitto di ingiuria ritenuto motivatamente
dal primo giudice e pretermesso dal giudice d’appello, con evidente difetto motivazionale.
Con il secondo motivo deduce violazione di legge processuale per avere il giudice d’appello posto a base della pronuncia di assoluzione espressioni tratte dalla querela, non utilizzabile per il
giudizio, mentre differenti sarebbero state le espressioni usate dalla p.l. nel suo esame dibattimentale.
Il ricorso non è fondato.
La contestazione di cui al capo di imputazione concerneva diffamazione ed ingiuria, già configurati come reato continuato, con la conseguenza che l’unicità del reato continuato rende ragione
del dispositivo di assoluzione dal reato, indicato al singolare, così come contestato.
Peraltro dal contesto del capo di imputazione si rileva come le espressioni ritenute offensive erano contenute in lettere inviate al querelante e ad altri soggetti, ma il perimetro dell’imputazione
non andava oltre le espressioni chiaramente riportate e diversamente qualificate a seconda della
loro rispettiva destinazione.
Correttamente quindi il giudice d’appello ha valutato la portata offensiva e contestualmente diffamatoria delle espressioni, non trascurando in tal modo alcun aspetto dell’imputazione mediante
anche l’esame diffuso delle lettere, evidente oggetto di imputazione nella loro integralità e quindi
pienamente valutabili come contesto in cui inserire le necessarie valutazioni sul ricorrere dei delitti ascritti al prevenuto.
Infondato appare anche il secondo motivo, in quanto risulta dal tenore del ricorso come le espressioni citate dal ricorrente, quale proprio contributo dibattimentale, non fossero nella sostanza diverse da quelle riportate dal giudice d’appello ed in ogni caso non si potrebbe trattare di argomento tale da destrutturare la motivazione del giudice d’appello, che pare al Collegio adeguata
e coerente, né sarebbe ammissibile in questa sede una qualsiasi rivalutazione del compendio probatorio.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 27 novembre 2012.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA