Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6179 del 23/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6179 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BRESCIANI FABIO N. IL 09/11/1965
avverso la sentenza n. 10619/2012 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di ROMA, del 12/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;
Data Udienza: 23/10/2013
P/
Fatto e diritto
Il ricorso è inammissibile, ex articolo 606, comma 3, c.p.p.,
perché proposto per motivi manifestamente infondati.
Il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un lato
adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti, e
dall’altro ha escluso che ricorressero i presupposti dell’articolo
129 c.p.p.. Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura
dell’accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta
delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per
tale genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di
legittimità (v., tra le altre, Cass. S.U. 27 marzo 1992, Di
Benedetto; Cass. S.U. 27 settembre 1995, Serafino; Cass. S.U. 25
novembre 1998, Messina). Assolutamente immune da censure è poi la
motivazione in relazione alla durata della sanzione amministrativa
della sospensione della patente di guida in quanto, essendo la
stessa stata applicata nel minimo, deve ritenersi ammissibile,
secondo quanto ritenuto dalla condivisibile giurisprudenza di
questa Corte, la motivazione implicita anche per quanto riguarda
la riduzione di un terzo per la scelta del rito.
Segue,
a norma dell’articolo 616 c.p.p.,
la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo
ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00
(millepà~~54/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
P er questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma d euro 1000,00 in
favore della Cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio del 23 ottobre 2013
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Bresciani Fabio, imputato in ordine al reato di cui all’art.589
c.p.- in Roma il 9 aprile 2011- ricorre per cassazione contro la
sentenza di applicazione concordata della pena in epigrafe
indicata, deducendo carenza di motivazione e violazione di legge
con riferimento alla durata, pari a mesi sei, della sanzione
amministrativa della sospensione della patente di guida applicata.