Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6178 del 27/11/2012


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 6178 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: SAVANI PIERO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) BERNARDONI JENNY N. IL 21/11/1985
2) BERNARDONI LUCIA N. IL 02/04/1984
avverso la sentenza n. 2203/2010 CORTE APPELLO di ANCONA, del
08/02/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/11/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PIERO SAVANI
Udito il Procuratore Ge rale in persona del ott.
che ha concluso per
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Data Udienza: 27/11/2012

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Ancona ha parzialmente riformato, ritenendo il
tentativo, la sentenza emessa in data 18 giugno 2010 dal Tribunale di Pesaro, appellata da BERNARDONI Lucia e BERNARDONI Jenny, dichiarate responsabili del delitto di furto aggravato,
commesso il 25 aprile 2010.
Propongono ricorso per cassazione le imputate deducendo violazione di legge e vizio di motivazione sulla valutazione delle emergenze processuali in ordine alla partecipazione al furto di
BERNANRDONI Lucia, che sarebbe rimasta sull’autovettura nel sedile posteriore; in ordine
all’utilizzazione di elementi di prova acquisiti illegittimamente per il tramite di un agente provocatore (il Milo dei carabinieri che aveva lasciato la propria auto aperta e con un borsello in vista,
mentre era in corso un appostamento proprio per prevenire furti sulle auto); la mancata concessione dell’attenuante del concorso del fatto doloso della p.o.
Il ricorso è inammissibile in primo luogo in quanto tardivo.
La sentenza del giudice d’appello è stata pronunciata in data 8 febbraio 2011; il giudice ha poi
depositato in ritardo la motivazione con riferimento al termine di legge dei 15 giorni, non avendo
stabilito un diverso termine di deposito, con la conseguenza che il termine per impugnare era di
giorni 30 e decorreva dalla notificazione alle imputate ed al difensore dell’avviso di deposito, notificato a causa del ritardo nel deposito della motivazione.
Le notificazioni di cui sopra erano intervenute in data 10 aprile 2011 al difensore ed a BERNARDONI Lucia, ed in data 2 aprile 2011 a BERNARDONI Jenny. Di conseguenza il termine
per impugnare scadeva al più tardi in data 2 maggio 2011.
Il ricorso datato 9 maggio 2011, e depositato il successivo 11 maggio 2011, era quindi tardivo e
deve essere dichiarato inammissibile.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna di ciascuna ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in
ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in £. 1.000,00# per ognuna.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna ciascuna ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento di E. 1.000,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 27 novembre 2012.

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