Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6178 del 06/11/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 6178 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: BRUNO PAOLO ANTONIO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da

BONACARO Giuseppe, nato a Barletta il 21/06/1960

avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari del 29 maggio 2014;
letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata;
sentita la relazione del consigliere Paolo Antonio Bruno;
udite le conclusioni del Procuratore Generale in persona del Sostituto Enrico
Delehaye, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Bari, in riforma
della sentenza assolutoria del GUP del Tribunale di Trani del 30 settembre 2010,
escluso il reato di tentato sequestro di persona, dichiarava Giuseppe Bonacaro
colpevole dei reati di lesioni personali, ingiuria e minacce in danno di Luigia
Cassatella nonché dei reati di lesioni personali, ingiuria, minacce e danneggiamento
in danno di Verroca Giovanni e, per l’effetto, riconosciute le attenuanti generiche

Data Udienza: 06/11/2015

equivalenti alle contestate aggravanti, lo condannava alla pena ritenuta di giustizia,
oltre consequenziali statuizioni nonché al risarcimento dei danni in favore delle
persone offese, costituitesi parte civile.

2. Avverso l’anzidetta pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione,
affidato alle ragioni di censura di seguito indicate.
In linea preliminare, si eccepisce l’intervenuta prescrizione e, con unico motivo;
si denuncia mancanza di motivazione ed erronea valutazione delle risultanze

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il motivo di ricorso in punto statuizione di colpevolezza è destituito di
fondamento, posto che è immune da vizi od incongruenze di sorta il compendio
motivazionale offerto dal giudice di appello, fondato non solo sulle dichiarazioni
delle persone offese stimate attendibili, ma anche sull’acquisita documentazione,
segnatamente gli acquisiti certificati sanitari attestanti lesioni personali compatibili
con la versione dei fatti denunciata dalle stesse persone offese sin dai rispettivi atti
di querela.

2. Per quanto precede il ricorso – globalmente considerato – merita il rigetto,
dunque un epilogo decisionale, notoriamente, non ostativo alla delibazione
dell’eccezione di prescrizione sollevata dallo stesso ricorrente.
La questione è fondata in quanto, avuto riguardo alla data di commissione del
reato (21.4.2005) e del periodo di sospensione, per la complessiva durata di mesi
quattro e giorni due, il reato è prescritto il 13.10.2014, dunque successivamente
alla pronuncia impugnata.
Non resta che prenderne atto e far luogo alla relativa declaratoria di estinzione,
previo annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, non risultando in atti tanto più a fronte di doppia conforme in punto di penale responsabilità – l’evidenza
delle condizioni per una più favorevole pronunzia di proscioglimento nel merito.

3. Nondimeno, il ricorso deve essere esaminato agli effetti delle statuizioni
civili, ai sensi dell’art. 578 del codice di rito.
In siffatta logica valutativa, l’impugnazione deve essere rigettata per le stesse
ragioni che militano a sostegno della ritenuta infondatezza in prospettiva
penalistica.
Non resta, pertanto, che provvedere come da dispositivo .

P.Q.M.

2

processuali.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio perché i reati sono estinti per
intervenuta prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili.

Così deciso il 06/11/2015

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