Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6176 del 23/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6176 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FARDIN NICOLA N. IL 08/06/1963
avverso la sentenza n. 4567/2010 GIP TRIBUNALE di VENEZIA, del
04/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

Data Udienza: 23/10/2013

OSSERVA LA CORTE

-Rilevato che il Tribunale di Venezia – giudice per le indagini preliminari – applicava
all’imputato la pena concordata, ai sensi dell’art.444 cod.proc.pen., per i reati di cui
all’art. 186 comma 2 lett. c) e 187 co. 8 codice della strada, unificati per

-Rilevato che l’imputato proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione,
rilevando la mancata considerazione delle condizioni per l’applicazione dell’art. 129
c.p.p.,
-Ritenuto che l’impugnazione è manifestamente infondata, atteso che la pena risulta
applicata su richiesta congiunta delle parti, la decisione contiene un adeguato esame
dei presupposti di rito e di merito per il patteggiamento e la disamina, mediante
riferimento agli atti d’indagine, di non ricorrenza delle condizioni di applicabilità
delle cause di non punibilità ex art.129 C.P.P.;
– richiamato in proposito il consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale
“in caso di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 c.p.p., l’accordo intervenuto esonera
l’accusa dall’onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra
le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del
fatto (deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione della correttezza della
qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all’art. 129 c.p.p. per escludere la
ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della
pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost.” (Cass. 17/11/2011 n. 6455);

continuazione;

– Ritenuto che gli indicati elementi minimi si riscontrano nella specie;
-Rilevato che la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero,
al versamento della sanzione pecuniaria ex art.616 C.P.P.

P. Q. M.

k

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa
delle ammende.

Così deciso in Roma il 2-10-2013.

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