Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6175 del 23/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6175 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NICOLINI MASSIMO N. IL 14/12/1960
avverso la sentenza n. 8663/2011 TRIBUNALE di ROMA, del
13/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;
Data Udienza: 23/10/2013
Osserva
Ricorre per cassazione Nicolini Massimo avverso la sentenza emessa in data
13.4.2012 dal giudice monocratico del Tribunale di Roma che condannava il predetto
alla pena di C 3.000,00 di ammenda, avendolo riconosciuto colpevole del reato di cui
all’art. 116/13° comma Divo 30.4.1992 n. 285 (guida di autovettura senza patente
perché revocata).
Deduce la violazione di legge per mancata assunzione di una prova decisiva richiesta
dalla difesa in relazione all’art. 54 c.p., ed il vizio motivazionale circa l’asserita
Il ricorso è inammissibile, ex articolo 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per
motivi manifestamente infondati ed aspecifici.
La sentenza impugnata reca congrua motivazione in ordine alla valutazione degli
elementi a carico dell’imputato e menziona anche la sua richiesta di recarsi in
ospedale al momento in cui venne fermato per controlli.
Correttamente non è stato considerato il preteso stato di necessità dell’imputato che
non risulta giustificato adeguatamente atteggiandosi, anzi, a palese “escamotage”
addotto a scopi difensivi sul momento.
Invero, “nella motivazione della sentenza il giudice di merito non è tenuto a compiere
un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame
dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che,
anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in
modo logico e adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento,
dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo; nel qual caso devono
considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non
espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata e
ravvisare, quindi, la superfluità delle deduzioni suddette” (Sez. IV, 24 ottobre 2005,
n. 1149, Rv. 233187).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che
si ritiene equo liquidare in C 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non
ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di
inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 23.1-9-r2e-
necessità dell’imputato di recarsi in ospedale.