Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6175 del 14/11/2012


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 6175 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: LAPALORCIA GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) BERTOLOTTI PIETRO MATTEO N. IL 13/04/1963
avverso la sentenza n. 6195/2009 CORTE APPELLO di TORINO, del
28/10/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/11/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Cr. V° L P. E
che ha concluso per 12,
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Udito, per la parte civile, l’Avv,
Uditi difensor Avv. ec t)E— L

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Data Udienza: 14/11/2012

RITENUTO IN FATTO

1. Pietro Matteo BERTOLOTTI è stato ritenuto responsabile, con sentenza della Corte di Appello
di Torino del 28-10-2011, che ha parzialmente riformato quella del Tribunale di Mondovì in
data 19-1-2009 (dichiarando l’imputato non punibile per il reato di ingiuria e affermandone la
responsabilità per quello di appropriazione indebita), dei reati di lesioni personali,
danneggiamento, violenza privata ed appropriazione indebita.
conflittuale tra le parti determinato dalla stipulazione di un accordo, poi non realizzatosi, volto
al trasferimento delle quote della società CB srl, che si occupava della organizzazione di rally,
di cui erano soci l’imputato e la moglie Laura Ambrogio, a Giuseppe Ambrogio, persona offesa
nel presente procedimento e fratello della predetta Laura, nell’ambito del quale Ambrogio

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.

aveva dato in custodia al prevenuto, a titolo di garanzia, due autovetture storiche, con la
previsione che gli sarebbero state restituite ad estinzione del debito (scrittura privata 18-42006). Fallito l’accordo, Ambrogio aveva chiesto la restituzione dei due veicoli, rifiutata dal
cognato che le aveva poi volturate a proprio nome (esse erano in precedenza intestate a terzi,
ma Ambrogio risultava aver pagato la tassa di circolazione di una di esse almeno fino al 1998).
In tale contesto, nel settembre 2006, si verificava un incontro tra i due, ciascuno a bordo di
autovettura, con scambio di ingiurie, ad esito del quale Ambrogio, che faceva intervenire le
forze dell’ordine, lamentava lesioni e il danneggiamento dell’autovettura del padre, a bordo
della quale viaggiava, le cui chiavi erano poi recuperate a casa dell’imputato, il quale, secondo
la p.o., gliele aveva sottratte, dopo aver rotto con un pugno il vetro del finestrino e avergli
messo le mani addosso.
3. Il ricorso proposto dal Bertolotti per il tramite del difensore avv. G. Del Sorbo, si articola in
due motivi.
3.1 Con il primo, inerente all’appropriazione indebita, si deducevano erronea applicazione
dell’art. 646 cod. pan., e vizio di motivazione, con travisamento del fatto, in ordine
all’affermazione di responsabilità per tale reato. Il travisamento del fatto consisteva
nell’attribuzione, da parte della corte territoriale, di un ruolo probatorio fondamentale alla
scrittura privata dell’aprile 2006, benché non sottoscritta dall’imputato -come riconosciuto in
sentenza senza trarne le debite conseguenze- e a lui non nota, nella quale l’Ambrogio si
qualificava unilateralmente proprietario delle due auto storiche dichiarando di darle in custodia
al Bertolotti a garanzia dell’adempimento dell’accordo, senza tener conto degli elementi
probatori di segno contrario rappresentati dalle fotografie che ritraevano il prevenuto alla guida
dei veicoli e dai documenti attestanti la proprietà di essi, nulla smentendo la versione
dell’imputato di averli acquistati e in seguito volturati a proprio nome.
3.2 Con il secondo motivo era dedotto vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della
responsabilità per gli altri reati (ivi compreso quello di ingiuria di cui al capo A, per il quale in
sentenza è stata ritenuta l’esimente della ritorsione), evidenziandosi che la versione
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2. I fatti si inseriscono, secondo la prospettazione accusatoria condivisa in sentenza, nel clima

dell’imputato di essere lui l’aggredito e non l’aggressore, era stata contrastata nella decisione
impugnata con argomenti illogici, cioè facendo leva sul fatto che Bertolotti si era allontanato e
sui danni all’autovettura della p.o., senza considerare che il primo aveva ammesso di averla
colpita in un contesto, però, di autodifesa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

responsabilità per il reato di appropriazione indebita delle due autovetture storiche, ed alle
conseguenti statuizioni, essendo per il resto da disattendere.
2.La motivazione della sentenza di secondo grado, nel ribaltare l’assoluzione del Bertolotti da
tale reato, fa perno, al fine di dimostrare il presupposto dell’appropriazione indebita e cioè il
diritto di proprietà dei due automezzi in capo all’Ambrogio, sulla scrittura privata 18-4-2006, in
cui era previsto che essi, già collocati nel garage del Bertolotti, costituivano la garanzia
dell’adempimento delle obbligazioni nascenti dalla cessione all’Ambrogio di un’autovettura e
delle quote della società organizzatrice di rally di cui erano soci l’imputato e la moglie Laura
Ambrogio, sorella della p.o., e sarebbero stati restituiti all’Ambrogio allorchè avesse adempiuto
le predette obbligazioni. Pattuizione che la corte territoriale ha ritenuto priva di ragion d’essere
se le auto fossero state di proprietà del Bertolotti, soggiungendo, ad ulteriore conferma
dell’assunto accusatorio, che il bollo di una delle due autovetture era stato pagato, almeno fino
al 1998, dall’Ambrogio e che questi aveva prodotto fotografie che lo ritraevano alla guida sia
dell’uno che dell’altro veicolo, mentre la volturazione di essi, già intestati a terzi, a favore
dell’imputato era intervenuta dopo che, naufragato il progetto di cessione della società,
Ambrogio ne aveva sollecitato la restituzione.
3.E’ tuttavia singolare come la corte torinese, ritenuti pacifici tali dati perché riconosciuti anche
dal primo giudice, abbia poi ritenuto del tutto irrilevante la circostanza, peraltro non sottaciuta,
che la ricordata scrittura privata fosse sottoscritta, come il primo motivo di gravame non ha
mancato di sottolineare, soltanto dai fratelli Ambrogio e non anche dall’imputato, trascurando
completamente che tale dettaglio -non privo di importanza- vale di per sé a contraddire la
certa conclusione del riconoscimento da parte dell’imputato, allorchè dava atto di ricevere in
garanzia le due autovetture e si obbligava alla loro restituzione ad estinzione delle obbligazioni
nascenti dall’accordo, che esse non erano sue ma del cognato, dal momento che egli non era
tra i firmatari di quella scrittura, intercorsa tra la moglie separata ed il fratello di questa.
4.Fondato è pure il rilievo del ricorrente che lamenta come, oltre a ciò, la corte del territorio
avesse trascurato anche altri elementi contrari alla tesi accusatoria.
Premessa, infatti, l’assenza di prove documentali della proprietà delle auto storiche in capo ad
uno o all’altro dei due contendenti, risulta a)che esse erano intestate a terzi soggetti; b)si
trovavano parcheggiate nel garage del Bertolotti già da molto tempo prima della stipulazione
dell’accordo, al quale questi, come già evidenziato, era rimasto estraneo; c)erano state
3

111 ricorso è fondato limitatamente al capo della sentenza relativo all’affermazione di

utilizzate sia dall’imputato che dalla pio. (avendo il primo giudice dato conto della produzione
anche di fotografie ritraenti Bertolotti alla guida); d)soltanto fino al 1998 e soltanto per una di
esse il bollo risultava pagato dall’Ambrogio.
5.Poichè tali dati, compatibili anche con la tesi innocentista, pur risultando dalla decisione di
primo grado, sono stati trascurati o non adeguatamente contrastati in quella impugnata,
appare violato il principio secondo cui il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di
primo grado, ha l’obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento
sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da
giustificare la riforma del provvedimento impugnato (Cass. Sez. U, 33748/2005).
Quanto sopra delinea un compendio probatorio caratterizzato da insufficienza e
contraddittorietà ai fini della sussistenza del fatto reato, che esige e presuppone la prova della
proprietà in capo all’offeso del bene asserito oggetto di appropriazione indebita.
6.11 secondo motivo del ricorso è invece privo di fondamento.
Il vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della responsabilità per gli altri reati doglianza che investe perfino quello di ingiuria di cui al capo A, per il quale in sentenza è stata
ritenuta l’esimente della ritorsione- è insussistente se solo si considera che la versione
dell’imputato di essere lui l’aggredito e non l’aggressore, risulta ineccepibilmente contrastata
nella decisione impugnata non solo facendo leva sul fatto che Bertolotti si era prontamente
allontanato dal luogo dell’aggressione e sula presenza di danni all’autovettura della p.o., già di
per sé significativi, ma anche tenendo conto, a definitiva smentita della inverosimile tesi della
legittima difesa, che la p.o. non era neppure sceso dall’auto ed era stato trovato dai testimoni
con frammenti di vetro nei capelli, con il viso insanguinato e senza le chiavi dell’auto.
Scena che, del tutto compatibile con la ricostruzione accusatoria della rottura del finestrino da
parte dell’imputato con un pugno per mettere la mano addosso al cognato e sottrargli le chiavi
del veicolo, collide con la versione difensiva che la vittima fosse Bertolotti, il quale comunque,
in tal caso, come pure inconfutabilmente osservato dalla corte del territorio, ben avrebbe
potuto attuare, data la situazione, un commodus discessus.
7.Seguono l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al capo relativo
all’appropriazione indebita, con eliminazione della relativa pena di mesi uno e giorni quindici di
reclusione e della condanna generica al risarcimento dei conseguenti danni, il rigetto nel resto
del ricorso e la compensazione totale delle spese tra le parti private, stante la soccombenza
reciproca.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente alla statuizione di condanna per
l’art. 646 cod. pen. perché il fatto non sussiste ed elimina la relativa pena di mesi uno e giorni
quindici di reclusione.
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probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima

Rigetta nel resto il ricorso.
Compensa le spese tra le parti private.

Roma 14-11-2012

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